Il rimborso IVA per cessazione dell’attività non è sempre scontato
Ci sono situazioni che pongono dubbi interpretativi di rilievo sulla sussistenza del presupposto
Il soggetto passivo che cessa l’attività può chiedere a rimborso il credito IVA annuale (art. 30 comma 1 del DPR 633/72). In questo caso, infatti, non sarebbe possibile recuperare il credito riportandolo in detrazione nel periodo d’imposta successivo.
Tale fattispecie non è sottoposta al limite minimo di 2.582,28 euro (R.M. n. 132/99), che riguarda le ipotesi di rimborso previste dal secondo comma della predetta disposizione (aliquota media, operazioni non imponibili, acquisto e importazione di beni ammortizzabili, ecc.). Si applica esclusivamente la soglia generale per i versamenti e i rimborsi IVA, pari a 10,33 euro (art. 3 del DPR 126/2003).
All’erogazione di questa tipologia di rimborsi provvedono solo gli uffici dell’Agenzia delle Entrate, vista la particolarità delle
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