Accertamento del primo anno di deduzione dell’ammortamento entro la decadenza
Antieconomicità possibile solo con ulteriori indizi di evasione
L’art. 22 del decreto correttivo Omnibus, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 4 agosto, stando alla bozza circolata, prevede che per le componenti negative di reddito a efficacia pluriennale il Fisco, quale regola generale, debba accertare necessariamente l’anno in cui è stata dedotta la prima quota, ad esempio, dell’ammortamento.
Il legislatore ha così in parte attuato il criterio direttivo contenuto nell’art. 17 comma 1 lett. h n. 1 della L. 111/2023, che impone di introdurre “la previsione della decorrenza del termine di decadenza per l’accertamento a partire dal periodo d’imposta nel quale si è verificato il fatto generatore, per i componenti a efficacia pluriennale, e la perdita di esercizio, per evitare un’eccessiva dilatazione di tale termine nonché di quello relativo all’obbligo di conservazione delle scritture contabili e dei supporti documentali, fermi restando i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria sulla spettanza dei rimborsi eventualmente richiesti”.
Tutto nasce dalla presa di posizione della Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 8500 depositata il 25 marzo 2021), in base alla quale, facendo riferimento al classico caso degli ammortamenti, l’Agenzia delle Entrate può recuperare a tassazione la quota di ammortamento che ritiene indebitamente dedotta in ogni anno d’imposta, a prescindere dalla ragione del recupero, non dovendo necessariamente accertare l’anno in cui il bene è entrato in funzione ed è stato iscritto in bilancio.
Espressamente, le Sezioni Unite hanno sancito che il principio vale per ogni fattispecie avente rilievo su più anni, posto che il discorso non riguarda tanto la formazione del reddito d’impresa, quanto l’esatta delineazione del potere di accertamento (riporto a nuovo di crediti di imposta, perdite di impresa).
Ora, si introduce il comma 1-bis nell’art. 43 del DPR 600/73, così formulato: “Per i componenti negativi del reddito d’impresa ad efficacia pluriennale, fatta eccezione per quelli relativi ad operazioni inesistenti, il termine di cui al comma 1 decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, una quota di detti componenti è stata dedotta”.
Inoltre, si stabilisce che “Con riferimento alle quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, nonché alle quote delle spese relative a più esercizi, la disposizione del comma 1-bis si applica per le violazioni riscontrabili al momento dell’acquisto del bene o del sostenimento della spesa”.
In questo modo, il principio è circoscritto ai soli componenti negativi di reddito (ammortamenti, accantonamenti), non potendo riguardare i componenti positivi di reddito (si pensi alle plusvalenze rateizzate, tassate su più anni), le detrazioni di imposta fruibili su più anni né, tanto meno, i crediti di imposta e le perdite di impresa.
Premesso tanto, si prevede: “Intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento, per il periodo d’imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, si applica il comma 1”, quindi l’ordinario termine di decadenza.
Questo inciso, almeno in base a una prima valutazione, non sembra brillare per chiarezza.
Le nuove disposizioni operano in riferimento “ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2027”, quindi non ci possono essere effetti sui procedimenti in corso.
Premesso ciò, il successivo art. 24 interviene sugli accertamenti basati sul carattere antieconomico delle scelte dell’imprenditore, che talvolta possono essere sintomatiche di evasione.
Si stabilisce che ai fini delle imposte sui redditi e ai fini IRAP, “la difformità tra il corrispettivo pattuito e il valore di mercato del bene o del servizio scambiato può costituire un indice sintomatico dell’esistenza di un maggior componente positivo o della carenza di inerenza di un componente negativo soltanto in presenza di ulteriori elementi indiziari che, valutati anche unitamente a tale difformità, siano gravi, precisi e concordanti o, in ogni caso, qualora la difformità in questione risulti manifesta e rilevante”.
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