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FISCO

Non imponibili i rimborsi delle spese di istruzione anche se pagate dal coniuge

Necessaria la documentazione dalla quale risulti il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata

/ Daniele SILVESTRO

Martedì, 11 agosto 2026

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Le somme rimborsate dal datore di lavoro a titolo di spese di istruzione nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51 comma 2 lett. f-bis) del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente.
Lo ha chiarito ieri l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 159.

Nel dettaglio, il caso oggetto di interpello riguarda un dipendente beneficiario di un credito welfare che intende richiedere il rimborso di spese di istruzione, sostenute nell’interesse dei propri figli di cui all’art. 12 del TUIR (regolarmente documentate e riconducibili alle finalità previste dall’art. 51 comma 2 lett. f-bis) del TUIR), che però sono state pagate dal coniuge del dipendente, non legalmente ed effettivamente separato, mediante un conto corrente a lui esclusivamente intestato.

Si ricorda che l’art. 51 comma 2 lett. f-bis) del TUIR stabilisce che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa a essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Per il caso specifico, l’Agenzia ha ripreso alcuni chiarimenti forniti con precedenti documenti di prassi. In particolare, stante la formulazione della disposizione contenuta nella lett. f-bis), è possibile che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione e istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l’utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte (circ. n. 28/2016).

Affinché i rimborsi di cui alla lett. f-bis) non risultino imponibili è necessario che nella documentazione comprovante l’utilizzo delle somme sia indicato il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata per verificare che l’utilizzo delle somme sia coerente con le finalità indicate dalla norma. In sostanza, può essere escluso dalla formazione del reddito di lavoro dipendente il rimborso delle somme sia nel caso in cui il documento di spesa sia intestato al dipendente, sia nel caso in cui sia intestato al soggetto che ha fruito del servizio, fermo restando che dal documento di spesa risulti l’indicazione del fruitore del servizio per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR (ris. n. 55/2020).

Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate ha precisato che non essendo prevista una specifica modalità da seguire per effettuare i pagamenti dei servizi e delle prestazioni indicati nelle lett. f-bis) e f-ter), la non concorrenza al reddito di lavoro dipendente può essere riconosciuta anche per i rimborsi di pagamenti effettuati con modalità che non consentono di ricondurre la spesa direttamente al dipendente (fermo restando la documentazione attestante il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione e la tipologia di servizio o prestazione erogata; ris. n. 55/2020).

Tornando al caso in esame, muovendo dai chiarimenti di prassi sopra richiamati, l’Agenzia ha ritenuto quindi che le somme rimborsate dal datore di lavoro per le spese di istruzione nell’interesse dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, anche nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato dal coniuge del dipendente, non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi del citato art. 51 comma 2 lett. f-bis) del TUIR.
È però necessario ai fini della non concorrenza al reddito di lavoro dipendente la documentazione comprovante l’utilizzo delle citate somme, dalla quale risulti il soggetto che ha fruito del servizio o della prestazione (per verificare che lo stesso sia un familiare rientrante nell’art. 12 del TUIR) e la tipologia di servizio o prestazione erogata.

In ultimo, l’Agenzia sottolinea che, per le spese di istruzione rimborsate, il dipendente e/o il coniuge che ha sostenuto la spesa non può fruire di altra agevolazione fiscale; in particolare, la deduzione dal reddito complessivo o la detrazione dall’imposta lorda non spetta se le spese sono rimborsate e il rimborso non ha concorso al reddito. In questo caso, è necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti la circostanza che le medesime fatture non siano già state (e non saranno) oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, sia presso di lui che presso un altro datore di lavoro.

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