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Venerdì, 28 agosto 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Evoluzione del trattamento contabile per i contributi Sabatini

/ Silvia LATORRACA

Venerdì, 28 agosto 2026

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L’art. 2 del DL 69/2013 (conv. L. 98/2013) e successive modifiche e integrazioni prevede, con l’obiettivo di facilitare l’accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese e accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese, la possibilità di accedere a contributi a fronte di finanziamenti stipulati per la realizzazione di investimenti, anche mediante operazioni di leasing finanziario, in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi ad uso produttivo, nonché di investimenti in hardware, software e tecnologie digitali (c.d. “Nuova Sabatini”).

Il recente rifinanziamento della misura (art. 1 comma 468 della L. 199/2025, legge di bilancio 2026) rappresenta l’occasione per approfondire il relativo trattamento contabile.
La versione 2014 del documento OIC 12 § 98 (così come il precedente documento interpretativo OIC 1 del documento OIC 12, rilasciato nel 2005) riportava i contributi concessi ai sensi della c.d. legge Sabatini come esempio dei contributi “che riducono gli interessi sui finanziamenti”.

Sulla base di tale indicazione, la dottrina ha tradizionalmente considerato i contributi Sabatini come “contributi in conto interessi”, cioè contributi in conto esercizio aventi natura finanziaria perché finalizzati a ridurre l’onere degli interessi passivi sui finanziamenti assunti dalla società.

Da tale qualificazione consegue che i contributi in esame dovrebbero (documento OIC 12, §§ 56 e 96):
- essere portati in riduzione della voce “C.17 - Interessi ed altri oneri finanziari” del Conto economico, se sono conseguiti nello stesso esercizio in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi;
- essere compresi nella voce “C.16 - Altri proventi finanziari” (e, in specie, nella sotto-voce “C.16.d) - Proventi diversi dai precedenti”), se sono conseguiti in esercizi successivi a quello in cui vengono contabilizzati gli interessi passivi.

A ben vedere, il riferimento alla legge Sabatini contenuto nella versione 2014 del documento OIC 12 è stato eliminato a partire dall’aggiornamento del principio contabile realizzato nel 2016 e non è stato più inserito nelle successive versioni.
Per contro, nel tempo si è consolidato un diverso orientamento, secondo il quale i contributi Sabatini costituirebbero contributi commisurati al costo di immobilizzazioni materiali (c.d. “contributi in conto impianti”) o immateriali.

Tale orientamento trae fondamento da quanto previsto dal DM 22 aprile 2022 (art. 11 comma 1 e art. 17 comma 1), dalla circ. Ministero delle Imprese e del made in Italy (MIMIT) 6 dicembre 2022 n. 410823 aggiornata il 22 luglio 2024 (§§ 8.1 e 8.12) e dalle FAQ messe a disposizione dal MIMIT, che espressamente prevedono che l’agevolazione sia concessa nella forma di “contributo in conto impianti”.

Da tale qualificazione consegue che contributi Sabatini dovrebbero essere rilevati a Conto economico gradualmente lungo la vita utile dell’immobilizzazione cui si riferiscono, utilizzando (documento OIC 16, § 88 e documento OIC 24, § 87):
- il metodo indiretto, in base al quale il contributo è imputato nella voce A.5 e rinviato per competenza agli esercizi successivi attraverso l’iscrizione di risconti passivi;
- il metodo diretto, in base al quale il contributo è portato in riduzione del costo del bene cui si riferisce.

In questo senso, si può argomentare che, per individuare il trattamento contabile dei contributi, occorre valorizzare la finalità per la quale il beneficio viene concesso.

Il contributo Sabatini è determinato in misura pari agli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento agevolato, ma non pare finalizzato a ridurre l’onere degli interessi passivi sui finanziamenti assunti dalla società, bensì alla realizzazione di investimenti in macchinari, impianti e attrezzature ad uso produttivo, nonché in hardware, software e tecnologie digitali.

Tanto più che i beni oggetto del programma di investimento non possono essere alienati, ceduti o distratti dall’uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di ultimazione del programma medesimo.
Peraltro, come evidenziato dalle FAQ messe a disposizione dal MIMIT, “non esiste alcuna correlazione tra il tasso di interesse applicato dalla banca ed il contributo che viene concesso dal Ministero”.

Il contributo è, infatti, determinato sulla base degli interessi calcolati convenzionalmente e non, invece, degli oneri finanziari effettivamente sostenuti dall’impresa, che, come evidenziato da alcuni autori, in alcuni casi potrebbero anche essere inferiori al contributo.

Va da sé che la differente qualificazione contabile dei contributi in esame produce effetti sia sulle modalità di imputazione temporale dei relativi componenti di reddito, sia sotto il profilo fiscale, nel duplice ambito delle imposte dirette e dell’IRAP.

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