Possibile la revisione in autotutela dei provvedimenti di maternità
Per l’INL sussistendone i presupposti è sempre possibile una modifica anche non retroattiva
La definitività dei provvedimenti di astensione per maternità, previsti dall’art. 17 del DLgs. 151/2001, non impedisce che gli stessi, in via del tutto eccezionale, possano essere revisionati secondo i principi di autotutela
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