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La dichiarazione IVA infedele non sempre obbliga a restituire l’imposta

Si deve appurare se c’è stato un concreto danno erariale derivante dal mancato versamento dell’IVA

/ Mirco GAZZERA

Martedì, 1 settembre 2026

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L’esposizione di un credito non spettante nella dichiarazione IVA non comporta, di per sé, l’obbligo per il soggetto passivo di versare l’imposta indebitamente detratta. Infatti, occorre verificare se il credito è stato effettivamente utilizzato o meno. Si tratta del principio di diritto ribadito dalla Cassazione nell’ordinanza n. 16712/2026.

Il caso in esame riguarda una società che aveva acquistato attrezzatura e macchinari per avviare, nel corso del 2017, l’attività di radiologia domiciliare. L’imposta assolta era stata indicata nella dichiarazione IVA e, successivamente, il soggetto passivo aveva parzialmente utilizzato il credito in compensazione e, in parte, lo aveva chiesto a rimborso all’Erario.

L’Agenzia delle Entrate aveva rigettato la richiesta, in quanto la società risultava aver effettuato prevalentemente operazioni paramediche esenti ex art. 10 comma 1 n. 18 del DPR 633/72 e, quindi, non avrebbe potuto detrarre l’IVA assolta sugli acquisti (art. 19 comma 2 del DPR 633/72). Per questo motivo, l’ufficio aveva contestato, inoltre, l’indebita detrazione dell’intero ammontare dell’imposta indicato in dichiarazione, chiedendo alla società di restituirlo, oltre a pagare interessi e sanzioni.

Il soggetto passivo aveva impugnato l’avviso di accertamento, sostenendo di aver utilizzato in compensazione solo una piccola parte del credito disconosciuto dall’Agenzia delle Entrate e di non avere più riportato la quota residua dello stesso nelle successive dichiarazioni IVA presentate. I giudici di primo e secondo grado hanno confermato la pretesa impositiva, ma la Cassazione ha accolto il ricorso del soggetto passivo distinguendo il piano “sostanziale”, relativo alla sussistenza o meno dell’obbligo di restituzione dell’imposta, da quello sanzionatorio.

Con riguardo al primo profilo, la Suprema Corte aveva esaminato, in passato, la fattispecie del soggetto passivo che utilizza parzialmente in compensazione un credito IVA e, negli anni successivi, continua a dichiararlo in misura superiore alla parte spettante residua. In questa situazione, non sussiste una violazione equiparabile all’indebito o fraudolento uso del credito, qualora all’irregolarità formale della dichiarazione non segua il mancato versamento dell’imposta (ex multis, Cass. nn. 5537/2026, 8588/2021, 14178/2019 e 2882/2017).

Infatti, la mera indicazione di un credito non spettante nella dichiarazione IVA “non può concretizzare un effettivo illecito avente ad oggetto il mancato versamento di imposte, occorrendo che l’illecito sussista effettivamente e che abbia causato un concreto danno erariale” (Cass. n. 13101/2020). D’altra parte, il diritto alla detrazione dell’IVA deve essere tutelato “in modo sostanziale ed effettivo, e va riconosciuto a fronte di una reale operazione sottostante, essendo a tal fine poco rilevante l’osservanza di obblighi dichiarativi” (Cass. SS.UU. n. 17757/2016).

Nel caso di specie, dunque, i giudici di merito non avrebbero dovuto considerare legittima l’imposta pretesa dall’Agenzia delle Entrate per il solo fatto che la società aveva esposto in dichiarazione IVA un credito non spettante. Al contrario, si doveva verificare l’importo effettivamente utilizzato in compensazione e tenere conto anche del mancato riporto del credito residuo nelle successive dichiarazioni IVA presentate dal soggetto passivo.

Sotto il profilo sanzionatorio, invece, la Cassazione ha richiamato la precedente ordinanza n. 20463/2019 secondo cui l’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 punisce “la mera indicazione infedele resa nella dichiarazione, indipendentemente dal concreto utilizzo del credito in una delle forme consentite dall’ordinamento”. Tale disposizione tutela l’interesse dell’Erario a che i contribuenti presentino delle dichiarazioni corrette e veritiere, in modo da non pregiudicare l’attività di controllo.

Per questo motivo, l’esposizione di un credito non spettante nella dichiarazione IVA integra una violazione sostanziale e non meramente formale, considerato che quest’ultima natura si può attribuire solo alle “violazioni che non arrecano concreto pregiudizio all’attività di controllo e non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell’imposta e sul versamento del tributo” (art. 6 comma 5-bis del DLgs. 472/97).

L’infedele dichiarazione guarda al credito utilizzato

Occorre considerare, peraltro, che nella sua formulazione attuale, l’art. 5 comma 4 del DLgs. 471/97 prevede che l’esposizione di un’eccedenza di imposta non dovuta è sanzionabile proporzionalmente alla “maggior imposta dovuta” o alla “differenza di credito utilizzato”. Di conseguenza, la sanzione si riferisce a quella parte di credito non spettante di cui il contribuente si è effettivamente avvalso (Cass. nn. 8588/2021 e 1801/2019). Qualora il credito non sia stato utilizzato, invece, la violazione commessa è punita con la sanzione prevista per la dichiarazione IVA inesatta, di cui all’art. 8 comma 1 del DLgs. 471/97 (da 250 a 2.000 euro), senza recupero d’imposta (circ. Agenzia delle Entrate n. 8/2017, § 15.1).

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