CPB 2026-2027 con cause di esclusione e di cessazione meno stringenti
L’adesione al CPB esercitata senza i presupposti d’accesso necessari è priva di effetti
L’art. 28 del DLgs. 148/2026 (c.d. decreto “Omnibus”) è intervenuto sui presupposti necessari per l’adesione al concordato preventivo biennale. Poiché le modifiche si applicano a partire dai concordati relativi al biennio d’imposta 2026-2027, le stesse devono essere considerate in sede di adesione al prossimo CPB, distinguendo tra soggetti che vi aderiscono per la prima volta e coloro che rinnovano l’accordo.
Va premesso che restano invariati i presupposti d’accesso relativi all’applicazione degli ISA per il periodo d’imposta 2025 e al limite ai debiti tributari e contributivi, previsti dall’art. 10 del DLgs. 13/2024.
Le modifiche del decreto “Omnibus” riguardano invece le cause di esclusione e sono volte ad attenuarne gli effetti per incrementare le possibilità di accesso o di rinnovo del CPB 2026/2027.
Secondo l’art. 11 comma 1 lett. b-quater del DLgs. 13/2024, per le società di persone e le associazioni professionali, la modifica della compagine sociale, che si verifichi nel primo anno cui si riferisce la proposta di concordato, impedisce l’adesione al CPB nel caso in cui aumenti il numero dei soci o degli associati, fatto salvo il subentro di due o più soci o associati in caso di decesso.
La disposizione è stata integrata, prevedendo che, solo in caso di rinnovo del CPB, la causa di esclusione non si applichi in caso di ingresso di soci o associati che nell’anno precedente abbiano percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, ovvero abbiano conseguito reddito d’impresa o di lavoro autonomo per importi complessivamente non superiori a 35.000 euro.
Diventano quindi possibili le modifiche della compagine sociale in aumento:
- solo per le società di persone o le associazioni professionali che, avendo aderito per un primo biennio al CPB, decidono di rinnovare l’adesione per il biennio 2026-2027;
- a condizione che, per l’anno 2025, i nuovi soci o associati possiedano redditi derivanti da attività lavorativa non superiori a 35.000 euro.
La disposizione è stata inserita, con analoga decorrenza, anche nella causa di cessazione dal CPB di corrispondente tenore, prevista nell’art. 21 del DLgs. 13/2024.
Un ulteriore intervento interessa le cause di esclusione che vincolano all’adesione al CPB tanto i soci e gli associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo professionale quanto le associazioni professionali, le STP o le STA partecipate.
A partire dal CPB 2026-2027, il vincolo dell’adesione congiunta al concordato non opera quando l’attività del professionista e quella svolta dall’ente collettivo sono soggette a ISA differenti. Questa modifica, a differenza di quella precedente, non è limitata alle ipotesi di rinnovo del CPB.
In sostanza, nel recepire il chiarimento reso con la risposta a interpello n. 45/2026, le modifiche all’art. 11 comma 1 lett. b-quinquies) e b-sexies) del DLgs. 13/2024 mirano a specificare che:
- la causa di esclusione di cui alla lett. b-quinquies) opera laddove le associazioni, le società tra professionisti o le società tra avvocati esercitino attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato individualmente dal contribuente;
- la causa di esclusione di cui alla lettera b-sexies) opera qualora tutti i soci o gli associati dichiarino individualmente redditi di lavoro autonomo derivanti dall’esercizio di attività economiche riconducibili al medesimo ISA applicato dalle predette società o associazioni.
Modifiche del medesimo tenore sono state apportate alle corrispondenti cause di cessazione di cui alle lett. b-quinquies) e b-sexies) dell’art. 21 comma 1 del DLgs. 13/2024; per effetto di esse, dal CPB 2026-2027, le cause di cessazione del concordato non si configurano più laddove le associazioni e le società tra professionisti o tra avvocati esercitino attività economiche non riconducibili a quelle contemplate dall’ISA applicato individualmente dal socio o dall’associato.
Sul tema è importante segnalare anche la soppressione della lett. d) dell’art. 22 comma 1 del DLgs. 13/2024 che disponeva la decadenza dal CPB se vengono meno o risultano insussistenti le condizioni necessarie per accedervi.
Corrispondentemente viene previsto che l’adesione al concordato è priva di effetti se effettuata in assenza dei requisiti di cui all’art. 10 commi 1 e 2 del DLgs. 13/2024, ossia se il contribuente non applica gli ISA o se risultano debiti per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e contributivi di importo superiore a 5.000 euro nell’anno antecedente a quelli cui si riferisce la proposta, oppure in presenza di una delle cause di esclusione dell’art. 11.
Entrambe le modifiche operano a partire dal CPB 2026-2027.
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