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Giovedì, 10 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

IL CASO DEL GIORNO

Redditi fondiari al genitore non assegnatario che possiede la casa familiare

/ Lorenzo MAGRO

Giovedì, 10 settembre 2026

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A seguito di separazione, divorzio o scioglimento del matrimonio, la casa familiare viene di norma assegnata dal giudice, con proprio provvedimento, al genitore affidatario dei figli, ai sensi dell’art. 337-sexies c.c.
Con riguardo a tale fattispecie, vi sono regole differenti per l’applicazione dell’IMU e del reddito fondiario.

In relazione al tributo locale, va tenuto presente che il genitore assegnatario è soggetto passivo IMU per la casa familiare (a prescindere dalla proprietà dell’immobile). L’art. 1 comma 743 della L. 160/2019 specifica infatti che il provvedimento giudiziale di assegnazione costituisce, ai soli fini dell’IMU, il diritto reale di abitazione del genitore assegnatario sulla casa familiare. Tale disposizione si applica anche in assenza di un precedente rapporto coniugale tra i genitori (così la circ. Min. Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF).

Poiché sulla casa familiare insiste, ai soli fini del tributo locale, il diritto reale di abitazione del genitore assegnatario, ne consegue che l’altro genitore (non assegnatario), anche se proprietario (esclusivo o per una quota) della casa familiare, è comunque escluso dall’IMU, in quanto “nudo proprietario”.

Peraltro, a prescindere dalla proprietà in capo ai genitori o a terzi, la casa familiare assegnata al genitore affidatario rientra tra le fattispecie assimilate all’abitazione principale ai fini dell’IMU, con le correlate agevolazioni (art. 1 comma 741 lett. c) n. 4 della L. 160/2019). Dunque, il genitore assegnatario non deve versare l’IMU per la casa familiare (e le relative pertinenze, nei limiti di cui all’art. 1 comma 741 lett. b) della L. 160/2019) se l’immobile è censito in categorie catastali diverse da A/1, A/8 o A/9; altrimenti, per la casa familiare accatastata in A/1, A/8 o A/9 e le relative pertinenze è dovuta l’IMU, ma si applica l’aliquota agevolata e la detrazione dall’imposta fino a 200 euro, di cui ai successivi commi 748 e 749.

A differenza della disciplina dell’IMU (che qualifica il diritto in capo al genitore assegnatario come diritto reale di abitazione), in materia di IRPEF non c’è invece una norma specifica relativa a tale fattispecie.
In assenza di disposizioni contrarie, anche con riferimento all’IRPEF deve allora farsi riferimento alle indicazioni rese dalla giurisprudenza di legittimità in ambito civilistico, secondo cui il provvedimento di assegnazione costituisce in capo al genitore assegnatario della casa familiare ex art. 337-sexies c.c. solo un diritto personale di godimento, e non invece un diritto reale (così, tra le altre, Cass. 27 ottobre 2025 n. 28443 e Cass. SS.UU. 21 luglio 2004 n. 13603; si veda “Assegnazione della casa familiare di proprietà dell’altro coniuge a natura personale” del 20 giugno 2020).

Alla luce di tale giurisprudenza, dunque, se il genitore non assegnatario è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sulla casa familiare (o su una sua quota), allora in capo allo stesso va imputato il reddito fondiario relativo alla casa familiare, limitatamente alla quota di proprietà o di diritto reale, a norma dell’art. 26 del TUIR (così la circ. Agenzia delle Entrate 18 maggio 2006 n. 17, § 3).

Resta fermo che, sul piano dell’IRPEF, per il genitore non assegnatario la casa familiare potrebbe comunque qualificarsi come abitazione principale ex art. 10 comma 3-bis del TUIR, con la conseguente facoltà di dedurre dal reddito complessivo un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze (rapportato al periodo dell’anno durante il quale sussiste tale destinazione ed in proporzione alla quota di possesso).

Per le imposte sui redditi, infatti, si qualifica come “abitazione principale” l’unità immobiliare nella quale dimorano abitualmente la persona fisica che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, oppure i suoi familiari (come, appunto, i figli del genitore non assegnatario proprietario della casa familiare).

Una sola abitazione principale ai fini dell’IRPEF

Tuttavia, se oltre alla casa familiare (dove dimorano abitualmente i figli) il genitore non assegnatario possiede (a titolo di proprietà o di altro diritto reale) un ulteriore immobile dove dimora egli stesso abitualmente, allora la qualifica di “abitazione principale” ai fini IRPEF (con la correlata deduzione dal reddito complessivo) spetta solo per quest’ultimo immobile, mentre va esclusa per la casa familiare (come precisato da C.M. 12 maggio 2000 n. 95, § 5.1.4).

Anche al genitore assegnatario, se comproprietario o contitolare di diritti reali di godimento sulla casa familiare, vanno imputati i redditi fondiari relativi alla sua quota di possesso. Resta comunque fermo che anche per il genitore assegnatario la casa familiare (dove dimora abitualmente con i figli) può considerarsi come “abitazione principale” ai fini IRPEF, con la correlata deduzione dal reddito complessivo ex art. 10 comma 3-bis del TUIR; tuttavia, se la casa familiare è accatastata in A/1, A/8 o A/9, il coniuge assegnatario deve versare l’IMU, che sostituisce l’IRPEF e le relative addizionali dovute sul reddito della casa familiare ex art. 8 comma 1 del DLgs. 23/2011 (in questo caso non si applica pertanto la deduzione ex art. 10 comma 3-bis del TUIR).

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