Assegnazione della casa familiare di proprietà dell’altro coniuge a natura personale
Il dibattito sulla natura reale o personale del diritto del coniuge assegnatario dopo la separazione rileva ai fini dell’opponibilità a terzi
Il provvedimento di assegnazione della casa familiare al coniuge collocatario della prole a seguito di separazione (ex art. 337-sexies c.c.) o divorzio (ex art. 6 comma 6 della L. 898/1970) è motivato dall’esigenza di assicurare ai figli la permanenza nell’ambiente domestico e il mantenimento delle loro consuetudini di vita. Frequentemente, il coniuge assegnatario non è proprietario dell’immobile (o non è proprietario esclusivo): per tale ragione occorre un provvedimento che costituisca una situazione giuridica in capo all’assegnatario, suscettibile di “comprimere” i diritti altrui sullo stesso immobile.
Ci si è chiesti che natura abbia (se obbligatoria o reale) il diritto costituito in capo all’assegnatario della casa familiare, ove il coniuge non assegnatario
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