Rappresentatività comparativa in settore e categoria per costituire la RSA in azienda
Dalla decisione della Consulta il Tribunale deriva la necessità di verificare il criterio comparativo anche con riguardo all’attività concretamente espletata
Con decreto del 27 agosto 2026, il Tribunale di Civitavecchia si è pronunciato nell’ambito di una controversia avente ad oggetto l’antisindacalità di una condotta datoriale, consistita nell’aver opposto a un’organizzazione sindacale il diniego alla costituzione di una RSA in azienda.
In particolare, il caso di specie riguardava un’impresa che, presso alcuni aeroporti, gestiva i controlli di sicurezza su passeggeri, bagagli a mano e da stiva, merci e posta nonché, su richiesta di vettori e operatori aeroportuali, ulteriori servizi di sicurezza. La società aveva respinto la richiesta di un’organizzazione sindacale di costituire una RSA, ritenendo che quest’ultima non fosse in possesso dei requisiti di cui all’art. 19 della L. 300/70.
Il sindacato, a sua volta, sosteneva di vantare, sul territorio nazionale, oltre 20.000 iscritti, plurime sedi regionali e provinciali, il diritto a due posti nel CNEL, nonché la sottoscrizione di diversi CCNL nel settore.
Investito della vicenda, il Tribunale di Civitavecchia respinge le richieste del sindacato.
Il giudice di merito muove dalle vicende che hanno interessato l’art. 19 della L. 300/70, oggetto nel tempo di un referendum abrogativo popolare e di due pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale. Da ultimo, con la sentenza n. 156/2025, la Consulta ha dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 19 nella parte in cui non prevedeva che le RSA potessero essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, anche nell’ambito delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il punto centrale diviene, quindi, stabilire come debba trovare applicazione il criterio della rappresentatività comparativa.
A tal fine, la Consulta aveva evidenziato l’irrilevanza dell’affiliazione alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la necessità di ancorare la nozione di rappresentatività al dato normativo. In questa prospettiva, la stessa Corte aveva richiamato, in via esemplificativa, alcune disposizioni che fanno ricorso a tale criterio. Tra queste, a venire in rilievo è l’art. 29 comma 1-bis del DLgs. 276/2003 che, nell’individuare i contratti collettivi a cui far riferimento per determinare la retribuzione spettante ai lavoratori impiegati in appalto o subappalto, richiama il contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, “applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l’attività oggetto dell’appalto e del subappalto”. Da tale previsione il Tribunale fa derivare la necessità di verificare la rappresentatività comparata con riguardo al settore nel quale operano i lavoratori interessati e all’attività concretamente espletata.
Al di là delle disposizioni menzionate dalla Consulta, il giudice di merito richiama l’art. 1 del DL 338/89, relativo all’individuazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi, che fa riferimento alle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale. Con una norma di interpretazione autentica – l’art. 2 comma 25 della L. 549/95 – il legislatore ha precisato che occorre far riferimento alle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.
Da tali disposizioni si ricavano, secondo il Tribunale, ulteriori elementi per delimitare il criterio della rappresentatività comparata, ancorato non solo al settore, ma anche alla categoria professionale, che, ai sensi dell’art. 2070 c.c., coincide con il parametro dell’attività effettivamente svolta dai lavoratori interessati. Inoltre, successivamente alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale, il legislatore è tornato a fare ricorso al criterio della rappresentatività comparata, con riferimento all’individuazione del salario giusto. In particolare, l’art. 7 comma 2 del DL 62/2026 prevede che, a tal fine, si faccia riferimento alla rappresentatività comparativa avendo riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro.
Ebbene, nel caso di specie, il settore di riferimento, individuato in relazione all’attività esercitata dalla datrice di lavoro, è quello del trasporto aereo, mentre la categoria è quella relativa all’attività dei gestori della sicurezza in ambito aeroportuale. Rispetto a tale settore e categoria, l’organizzazione sindacale ricorrente non aveva tuttavia fornito elementi idonei a dimostrare una forza rappresentativa comparativamente maggiore rispetto alle altre organizzazioni sindacali. In particolare, non aveva dedotto alcunché circa il numero degli iscritti nello specifico settore, così come non aveva allegato elementi tali da dimostrare la sua diffusione sul territorio. Né potevano considerarsi utili la stipula di altri contratti collettivi nell’ambito dei trasporti ovvero la presunta adesione di buona parte del personale in azienda a uno sciopero indetto dal sindacato.
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