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Martedì, 8 settembre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Ravvedimento IMU influenzato dallo schema di atto

Il controllo fiscale non inibisce più il ravvedimento operoso

/ Alfio CISSELLO

Martedì, 8 settembre 2026

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Per effetto dell’art. 12 comma 3 del DLgs. 147/2026, l’art. 13 comma 1-ter del DLgs. 472/97 si applica altresì per i tributi delle Regioni (esempio, bollo auto) e per quelli degli enti locali (IMU, TARI, imposta sulla pubblicità).
Di conseguenza, il ravvedimento operoso anche per i tributi locali e regionali è inibito solo dalla notifica dell’avviso di accertamento o dell’atto di contestazione delle sanzioni, non da atti istruttori come la notifica di questionari o di inviti a comparire.

Il controllo fiscale non inibisce il ravvedimento nemmeno per i tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate, per i tributi doganali e per le accise.
Possiamo quindi affermare che, nella stragrande maggioranza delle ipotesi, il controllo fiscale non osta più al ravvedimento operoso. Il ravvedimento sarà precluso dalla notifica dell’atto impositivo vero e proprio (avviso di accertamento esecutivo o non esecutivo, avviso di liquidazione, di recupero del credito di imposta, di contestazione della sanzione o cartella di pagamento).

Nel contempo, bisogna però rammentare che la preclusione al ravvedimento derivante dal controllo fiscale continua a comparire nell’art. 13 comma 1 del DLgs. 472/97, norma che trova a questo punto applicazione per comparti impositivi minori.

In ragione del richiamato art. 12 comma 3 del DLgs. 147/2026, la notifica di un questionario, della richiesta di chiarimenti o dell’invito a comparire notificato dal Comune ad esempio in tema di IMU non ha effetto sul ravvedimento, né incide sulla riduzione delle sanzioni applicabile.
In estrema sintesi, le sanzioni possono essere ridotte, grazie all’art. 13 comma 1 lettere da a-bis) a b-bis) del DLgs. 472/97, da 1/9 del minimo a 1/7 del minimo a seconda del tempo trascorso tra la commissione della violazione e il momento in cui ci si ravvede.

Vi sono poi due specifiche riduzioni, ovvero quella a 1/10 del minimo per l’omessa dichiarazione (in cui il ravvedimento è possibile solo entro 90 giorni dalla commissione della violazione, lettera c), e quella, sempre a 1/10 del minimo, prevista solo per i tardivi versamenti (se il ravvedimento avviene entro 30 giorni dalla commissione della violazione, lettera a).

Nessun effetto per i questionari e le richieste documentali

Fermo restando quanto esposto, il contribuente può anche ricevere un verbale di constatazione o uno schema di atto. Questi atti, essendo di controllo e non impositivi, non precludono il ravvedimento ma hanno effetto sulla riduzione della sanzione.
Infatti, se il ravvedimento avviene:
- dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 non preceduto da processo verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/6 del minimo (lett. b-ter);
- dopo il processo verbale di constatazione senza che sia inviata la comunicazione di adesione ai sensi dell’art. 5-quater del DLgs. 218/97 (istituto tendenzialmente non operante per la fiscalità locale) e comunque prima dello schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000, la riduzione della sanzione è a 1/5 del minimo (lett. b-quater);
- dopo lo schema di atto di cui all’art. 6-bis della L. 212/2000 preceduto dal processo verbale di constatazione e senza domanda di adesione ex art. 6 comma 2-bis del DLgs. 218/97, la riduzione della sanzione è a 1/4 del minimo (lett. b-quinquies).

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