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Trattamento IVA dell’accordo transattivo deciso dall’operazione originaria

L’abbandono della lite è effetto giuridico privo di autonoma rilevanza ai fini dell’IVA

/ Mirco GAZZERA

Giovedì, 10 settembre 2026

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Il regime IVA delle somme corrisposte a titolo transattivo è determinato dall’operazione effettuata dal fornitore in base al contratto originario. Se la transazione prevede delle operazioni nuove, le stesse hanno un’autonoma rilevanza agli effetti dell’imposta. L’abbandono della lite o l’impegno a non intraprenderla non rileva autonomamente ai fini dell’IVA.

Si tratta delle conclusioni contenute nella norma di comportamento n. 239 dell’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili (AIDC), in merito al trattamento IVA delle operazioni oggetto di accordi transattivi.
Ai sensi dell’art. 1965 c.c., la transazione è definita come “il contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro. Con le reciproche concessioni si possono creare, modificare o estinguere anche rapporti diversi da quello che ha formato oggetto della pretesa e della contestazione delle parti”.

Affinché possa configurarsi una transazione, non è necessaria l’esistenza di un contratto precedente, ma occorre una controversia, attuale o potenziale, o un’incertezza relativa a diritti disponibili su un rapporto giuridico, qualunque ne sia la fonte.

Nell’ambito del contratto di transazione si può distinguere fra:
- transazione semplice (c.d. dichiarativa), che comporta la modifica degli elementi del rapporto preesistente;
- transazione novativa, in cui l’accordo fra le parti estingue e sostituisce il rapporto giuridico originario con uno nuovo diverso per oggetto o titolo.

Per quanto riguarda il trattamento IVA, l’AIDC osserva che il regime da applicare alle operazioni oggetto di transazione non dipende dalla qualifica civilistica della stessa (dichiarativa o novativa), ma dalla sussistenza dei presupposti applicativi dell’imposta. Di conseguenza, occorre effettuare una valutazione caso per caso sul contenuto del contratto, in modo da verificare se sussista uno scambio reciproco di un bene o di un servizio a fronte di una somma di denaro.

Per la transazione dichiarativa, il regime IVA applicabile alle somme corrisposte resta determinato dall’operazione effettuata dal fornitore in base al contratto originario, anche se modificato dall’accordo transattivo. D’altra parte, l’operazione non viene meno a seguito dell’intervenuta transazione che cambia esclusivamente il contratto preesistente fra le parti ai soli effetti civilistici. La stessa conclusione vale per la transazione novativa, se non comporta nuove operazioni. Infatti, nella misura in cui non implica la sostituzione dell’operazione IVA originaria, la riscrittura del negozio giuridico resta ininfluente per l’individuazione del presupposto oggettivo dell’imposta.

In sintesi, nelle due ipotesi appena descritte:
- l’operazione che il fornitore si è obbligato a effettuare con il contratto originario resta la stessa oggetto della transazione;
- l’abbandono o l’impegno a non intraprendere la lite costituisce un mero effetto giuridico rilevante solamente ai fini civilistici, ma non a quelli dell’IVA.

Su questo secondo aspetto, l’AIDC assume una posizione interpretativa diversa da quella dell’Agenzia delle Entrate (ex multis, risposte a interpello nn. 316/2025, 145/2021 e 179/2021) secondo cui la transazione novativa sarebbe comunque rilevante ai fini dell’IVA, anche quando le parti si limitano a riformulare il contratto preesistente lasciando in vita l’operazione originaria. Per la prassi amministrativa, infatti, nella stessa transazione potrebbe sussistere un rapporto sinallagmatico tra una prestazione negativa (la rinuncia al contenzioso) e la somma di denaro corrisposta, con conseguente imponibilità IVA.

Nuove operazioni con propria rilevanza IVA

Il principio della conservazione del regime IVA dell’operazione originaria trova un limite quando dalla transazione ne sorgono di nuove caratterizzate da una totale autonomia, rispetto a quelle previste nel contratto (sostituito) originario. In questa situazione, gli obblighi assunti dal fornitore rappresentano delle operazioni che possono avere una propria rilevanza ai fini dell’imposta. A titolo esemplificativo, si pensi a una transazione sulla fornitura di una certa tipologia di beni soggetti a IVA con l’aliquota ordinaria, a fronte della quale sono forniti, invece, beni diversi, a prezzo scontato, che beneficiano di un’aliquota agevolata.

Un’ultima fattispecie trattata nella norma di comportamento è quella delle transazioni relative alla quantificazione dell’importo dovuto a titolo di risarcimento del danno. In questa ipotesi, occorre considerare la causa concreta della somma corrisposta, dunque:
- l’operazione è fuori campo IVA, se l’importo di denaro è privo di natura sinallagmatica e mantiene la funzione propria del risarcimento, ossia riequilibrare il danno;
- l’operazione è imponibile IVA, invece, se la somma sostituisce, in concreto, un corrispettivo, ossia assolve la funzione economica propria dello stesso.

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