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Comuni in cortocircuito su canone unico patrimoniale e internet service provider

Secondo la Cassazione deve pagare il CUP il gestore di servizi telefonici che si avvale di una rete di proprietà altrui

/ Simone ZANDOMENEGHI

Lunedì, 12 ottobre 2026

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L’art. 1 comma 831 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 stabilisce che il canone unico patrimoniale (CUP) legato alle “occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità”, grava sia sul “soggetto titolare dell’atto di concessione dell’occupazione del suolo pubblico”, sia su chi occupa il suolo “anche in via mediata, attraverso l’utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione”.

Facendo perno su tale disposizione, di recente molti Comuni hanno iniziato ad accertare la debenza del CUP in capo agli internet service provider (ISP) che offrono il servizio di accesso a internet a soggetti stabiliti nel territorio comunale.
L’improvvisa iniziativa delle amministrazioni locali, suscettibile di provocare ripercussioni dirompenti nel settore (come testimoniano le prese di posizione dell’Associazione Italiana Internet Provider), è stata innescata dalla sentenza della Corte di Cassazione 28 aprile 2026 n. 11479, in cui si è sancito l’inedito principio di diritto secondo cui “il gestore di servizi telefonici il quale si avvalga dell’accesso «virtuale» ad una rete di proprietà altrui (ad es., mediante tecnologia VULA) è obbligato al pagamento del CUP”.

La pretesa impositiva dei Comuni, tuttavia, presenta almeno due profili critici.
Il primo consiste nel fatto che il principio viene applicato indifferentemente nei confronti di tutti gli ISP, senza considerare che questi ultimi, per offrire i propri servizi, si avvalgono di modalità tecniche tra loro molto diverse (sfruttamento di un’infrastruttura propria o detenuta in uso, fruizione del servizio c.d. VULA, fruizione del servizio c.d. bitstream, ecc.).
Si tratta di circostanza decisiva, perché la tecnica scelta da un ISP per “raggiungere” i propri clienti incide sulla possibilità di riscontrare quell’“utilizzo materiale delle infrastrutture” che è il presupposto del CUP.

Per esempio, nel caso del c.d. VULA, l’ISP “copre” in autonomia, con una rete di trasporto dati di cui ha il controllo, l’intera tratta che va dal proprio data center fino a una centralina posta a ridosso dei clienti: solo il tragitto mancante, solitamente molto breve, è gestito dal titolare dell’infrastruttura (c.d. operatore di rete). Nel caso del servizio c.d. bitstream, invece, il provider non detiene alcun controllo sull’infrastruttura su cui “viaggiano” i dati, nemmeno per la tratta iniziale: in tale ipotesi, infatti, l’operatore di rete ritira il dato presso il data center dell’ISP e lo consegna direttamente all’utente finale, gestendo in autonomia l’intero trasporto.

Il secondo risiede in un passaggio non del tutto convincente del percorso argomentativo seguito dalla Corte per addivenire alla formulazione del ricordato principio di diritto. La debenza del CUP è stata configurata come conseguenza dell’impossibilità di applicare, in casi del genere, l’art. 5 comma 14-quinquies del DL 21 ottobre 2021 n. 146, il quale stabilisce che l’art. 1 comma 831 della L. 160/2019 “si interpreta nel senso che” il tributo non è dovuto da chi si avvale dell’infrastruttura altrui per vendere “beni” quali l’energia elettrica o il gas naturale. In particolare, i giudici di legittimità hanno deposto per l’irrilevanza di tale previsione rispetto ai fornitori di servizi telefonici qualificandola come norma di esenzione e, quindi, come norma di “stretta interpretazione”: tuttavia, il comma 14-quinquies non stabilisce un’esenzione, bensì l’interpretazione autentica della disposizione che sancisce il presupposto del CUP.

Tale aspetto lascia potenzialmente spazio a una conclusione opposta a quella cui è pervenuta la Corte: se l’art. 1 comma 831 della L. 160/2019 va interpretato nel senso che non è riscontrabile “alcuna occupazione in via mediata ed alcun utilizzo materiale delle infrastrutture” da parte di chi sfrutta la rete di altri per somministrare il gas o l’elettricità, allo stesso modo dovrebbe escludersi la debenza del tributo da parte degli ISP che non sono titolari di una concessione.

Insomma: i presupposti di un contenzioso seriale e complesso sembrano esserci tutti. Spetterà alla sensibilità della giurisprudenza tributaria, a cui è stata di recente attribuita la giurisdizione in materia di CUP (Cass. n. 12225/2026), evitare che il principio affermato dalla Corte di Cassazione civile si traduca in un automatismo applicativo dagli effetti dirompenti.

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