Compliance preventiva e interpello sul valore doganale delle merci
Nel nuovo Codice doganale dell’Ue trovano rinnovata spinta propulsiva le Informazioni vincolanti
Il Reg. Ue n. 2026/2108, recante il nuovo Codice doganale dell’Unione (CDU), rilancia, fino alla sua piena entrata a regime prevista per il 2034, il sistema doganale unionale, con un complesso normativo basato, da un lato, sulla centralità dei dati e delle contabilità doganali e, dall’altro, sulla responsabilizzazione diretta di importatori, esportatori e rappresentanti, sia per i canali e-commerce, sia per i canali ordinari.
In questa logica, la compliance preventiva e la pianificazione doganale, che tradizionalmente vedono nelle Informazioni vincolanti (sulla classificazione – ITV, sull’origine – IVO e ora, finalmente, sul valore – IVVD) istituti di fondamentale rilevanza, costituiscono il perno centrale dell’intera architettura del nuovo CDU.
Nel Codice trovano infatti rinnovata spinta propulsiva le Informazioni vincolanti e, tra queste, le informazioni sul valore doganale delle merci, che ora – nel nuovo art. 15 del CDU – entrano in pieno nel novero degli interpelli tipici sugli elementi fondamentali dell’accertamento, tradizionalmente appannaggio della classificazione doganale e, in misura minore, dell’origine delle merci, senza possibilità per le imprese (così era, nel precedente sistema) di vedere confermato, con apposito ruling, un sistema di valorizzazione adottato o in corso di pianificazione.
È il caso, ad esempio, delle compravendite internazionali con valori provvisori o subordinati a condizioni sospensive o risolutive, degli scambi tra soggetti collegati, se del caso nel quadro di un sistema di fissazione dei prezzi di trasferimento, dell’individuazione del quantum relativo a stampi, artwork, modelli o disegni, o ancora della sussistenza o meno del requisito della condition of sale nell’ambito di contratti di royalty. Si tratta di fattispecie nelle quali la determinazione della base imponibile doganale è tutt’altro che automatica e che, proprio per la loro complessità e rilevanza economica, possono beneficiare significativamente di un quadro di certezza preventiva.
Tutto questo potrà trovare risposta immediata, certa e con efficacia vincolante in tutti gli Stati membri dell’Ue e per 3 anni rinnovabili, innestando così un sistema di protezione preventiva che appare per le imprese indispensabile e che, a ben vedere, è l’unico a garantire reale sicurezza in relazione a un elemento fondamentale dell’accertamento doganale – il valore, appunto – in grado di spostare imponibili e generare maggiori dazi e IVA d’importazione, ad esempio, per importi molto consistenti.
A mente della nuova disciplina, le autorità doganali adottano ora, su richiesta, decisioni relative a informazioni vincolanti, il cui presupposto di procedibilità risiede nel fatto che la richiesta si riferisca a un qualsiasi uso previsto della decisione relativa a informazioni vincolanti o a un qualsiasi uso previsto di un regime doganale.
In un’ottica generale, l’introduzione dell’informazione vincolante sul valore completa, dunque, il quadro degli strumenti a disposizione delle imprese per garantire la propria piena compliance doganale, allineandosi l’Ue alle principali economie internazionali, che da tempo hanno sviluppato strumenti analoghi, offrendo alle imprese una maggiore certezza nella gestione dei propri flussi commerciali.
Su questi aspetti, peraltro, di evidente derivazione internazionale, il nuovo Codice non interviene modificando i criteri sostanziali di determinazione del valore, ma introduce un importante strumento di certezza amministrativa per la loro applicazione. In astratto, tutti gli elementi rilevanti ai fini dell’accertamento doganale possono infatti essere messi in sicurezza attraverso la richiesta di una decisione vincolante dell’Amministrazione, rendendo il momento doganale più certo e prevedibile per gli operatori, evitando sanzioni e ricadute sui tempi di approvvigionamento e di consegna.
Il sistema è tuttavia caso estremamente delicato e deve trovare, in concreto, il giusto balance tra la rapidità del business e le conclusioni di un procedimento amministrativo. Un operatore deve sempre provare, infatti: nel caso di una ITV, che le merci in questione corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione; nel caso di una IVO, che le merci in questione e le circostanze che determinano l’origine corrispondono sotto tutti gli aspetti alle merci e alle circostanze descritte nella decisione; nel caso di una IVVD, che le circostanze che determinano il valore corrispondono sotto tutti gli aspetti a quelle descritte nella decisione.
Sono questi, ovviamente, requisiti comprensibili, che devono trovare però il giusto punto di equilibrio tra certezza del diritto ed evoluzione aziendale, con riferimento, ad esempio: a prodotti identici ma rinnovati nelle forme, dimensioni o prerogative (es. ITV); a lavorazioni identiche per beni realizzati con diverse specifiche tecniche (es. IVO); a contratti di royalty rinnovati o estensivi di nuovi beni o marchi a licenza (es. IVVD). È questa la sfida che, negli atti delegati, dovrà affrontare la Commissione e, a seguire, l’autorità doganale nel recepimento dei rinnovati istituti di ruling.
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