Se è abuso del diritto, il superbonus non è mai truffa ai danni dello Stato
Con constatazione o contestazione fondata sull’abuso ex art. 10-bis della L. 212/2000, la condotta non può mai essere rilevante anche sul piano penale
Il clima negativo che circonda ormai il superbonus e gli altri bonus edilizi, di cui agli artt. 119 e 121 comma 2 del DL 34/2020, si riflette in molti modi nelle verifiche ex post che si stanno più che giustamente moltiplicando e che, meno giustamente, si stanno caratterizzando non più soltanto per una ricerca di veri e propri comportamenti fraudolenti, o comunque di violazioni manifeste a prescrizioni legislative (rispetto alle quali l’attività dell’Amministrazione finanziaria è semplicemente meritoria), ma, in assenza del riscontro di queste casistiche, anche su più scivolose questioni di interpretazione giuridica e sempre con un approccio volto a far passare per chiaro (e, quindi, anche sanzionabile) ciò che sarebbe opportuno riconoscere quanto meno come obiettivamente incerto già in sede amministrativa.
Questa linea di tendenza è cominciata con gli ormai famigerati accertamenti sul margine dell’appaltatore con subappalto integrale (“confuso” da molti uffici e nuclei operativi con un “general puro”) e, nonostante l’ottimo e tempestivo intervento a livello centrale con la ris. Agenzia delle Entrate 29 aprile 2026 n. 17, vede ancora oggi qualche tentativo di costruire recuperi su “general contractor appaltatori” basati su irricevibili scomposizioni dei costi sottostanti ai corrispettivi di appalto, tra “costi diretti e indiretti di cantiere” e “costi meramente amministrativi e generali” (in palese contrasto con la già richiamata ris. n. 17/2026, secondo cui la riqualificazione di una parte dei corrispettivi di appalto in corrispettivi di coordinamento richiede “idonei mezzi di prova che [...] una quota del corrispettivo non attenga al normale margine dell’appaltatore”).
A latere, crescono i casi di rilievi o vere e proprie contestazioni basate su classificazione e competenza dei ricavi di appalto incassati sotto forma di credito d’imposta e degli oneri connessi alla loro “monetizzazione”, nonché quelli che, in mancanza d’altro, puntano direttamente all’ultima “spiaggia” dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000.
Premesso che sono assolutamente possibili e verosimili casistiche in cui crediti d’imposta ex art. 121 del DL 34/2020 formalmente spettanti possano rivelarsi sostanzialmente indebiti e realizzati mediante operazioni prive di sostanza economica, è assolutamente figlio di questo clima (eufemisticamente negativo) il fatto che, quando l’abuso del diritto viene constatato o contestato in relazione a questi vantaggi fiscali, il verificatore possa anche solo porsi il dubbio di dover procedere alla segnalazione in Procura per il reato di “indebita percezione di erogazioni pubbliche” o per il più grave reato di “truffa ai danni dello Stato” ai sensi, rispettivamente, dell’art. 316-ter e dell’art. 640-bis c.p.
È vero che il comma 13 dell’art. 10-bis della L. 212/2000 esclude espressamente che le operazioni abusive diano luogo a fatti punibili ai sensi delle leggi penali, con riferimento esclusivo alle “leggi penali tributarie”, ma ci vuole una buona dose di entusiasmo punitivo per mettere anche soltanto in dubbio il fatto che una contestazione di abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000, che per sua stessa natura presuppone che nessuna norma specifica è stata violata e men che meno mediante comportamenti fraudolenti di falsificazione o alternazione documentale o di altri artifizi e raggiri, possa essere in qualche modo ricollegabile all’obbligo di segnalazione all’autorità giudiziaria di condotte penalmente rilevanti che, per essere tali, presuppongono che siano state poste in essere condotte fraudolente documentali, o mediante altri artifizi e raggiri, per nascondere la violazione di norme specifiche.
È bene dunque ribadire anche l’ovvio.
Una constatazione o contestazione fondata sull’abuso del diritto ex art. 10-bis della L. 212/2000 non può mai, nemmeno se concerne il “maledetto” superbonus, avere a oggetto una condotta suscettibile di integrare gli estremi di una condotta rilevante anche sul piano penale, con conseguente obbligo di segnalazione in Procura, all’atto della sua constatazione o contestazione.
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