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Giovedì, 1 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Sui contributi INPS per i soci di srl si è aperto il vaso di Pandora dei dubbi

Giovedì, 1 ottobre 2026

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Gentile Redazione,
concordo con le osservazioni di Paola Rivetti, pubblicate su Eutekne.info (si veda “Soci di srl al bivio sugli utili non distribuiti” del 29 settembre), in particolare con la constatazione che l’applicazione delle disposizioni è ostica, in quanto si richiede la dichiarazione di un reddito d’impresa a un soggetto che invece dichiara (quand’anche l’assoggettamento a ritenuta d’imposta equivalesse a dichiarazione) un reddito di capitale. Per tale motivo mi parrebbe necessario, ripeto, che il legislatore si facesse carico di dare alla norma un significato intelligibile per gli addetti ai lavori, senza lasciare alla Cassazione un dilemma insolubile.

Mi sento però di aggiungere che, se il dibattito che si sta sviluppando è “vivace”, ciò dipende dal fatto che la recente puntualizzazione della Cassazione, a prescindere dalle buone intenzioni, apre il vaso di Pandora dei dubbi.
Ne elenco alcuni.

Quale base imponibile? Il reddito d’impresa dichiarato dalla società è spesso assai maggiore del reddito (dividendo) percepito dal socio. L’imponibile sarà l’importo assoggettato a ritenuta d’imposta, con la conseguenza che le riprese fiscali sfuggiranno alla contribuzione (discriminando le società trasparenti), oppure al momento della distribuzione della riserva dovremo recuperare il corrispondente imponibile dichiarato (in tempi forse assai remoti) dalla società?

Come calcolare il contributo? Distribuendo nel 2030 (o nel 2070, perché no?) la riserva formata con utili prodotti nel 2025, dovremo calcolare il contributo con le regole 2030, oppure sommare il nuovo dividendo all’imponibile già dichiarato nel 2025 e ricalcolare il tutto (quindi tenendo conto del minimale già tassato allora, delle distribuzioni intervenute nel frattempo... una gestione tutt’altro che semplice)?

Quando il dividendo si intende percepito? Al momento della delibera? Ma le somme restano ancora nella disponibilità della società. Al momento dell’effettiva percezione? Ma in tal modo il socio avrebbe la possibilità di dosare nel modo più conveniente i prelievi, l’INPS non avrà obiezioni?

La società potrà liberamente scegliere la riserva (e all’interno della riserva, le annualità) da distribuire (di nuovo permettendo l’arbitrio del socio) oppure avremo un criterio (non scritto) di priorità, come avviene a livello fiscale?

Che avviene in caso di cessazione dell’attività da parte del socio? Cessando la posizione fiscale non vi sarà più obbligo contributivo, oppure la posizione rimarrà sospesa sine die, in attesa della distribuzione delle riserve giacenti?

E in caso di trasferimento della quota? La cessione sarà considerata dall’INPS realizzo delle riserve, oppure scurdammoce o passato? E in caso di acquisto della quota, pagherà il cessionario sulle riserve prodotte dal cedente?

In caso di scissione, le riserve assegnate alla beneficiaria priva di soci lavoratori, sfuggiranno all’assoggettamento a contribuzione, oppure si terrà memoria della loro origine?

Mi pare ci sia materia di dibattito.


Gianni Fontanesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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