False
ACCEDI
Sabato, 10 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Correzione degli errori contabili da valutare per le annualità chiuse

Costi e ricavi relativi a periodi non emendabili dovrebbero avere un trattamento simmetrico

/ Simone CINQUEPALMI

Sabato, 10 ottobre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

La recente modifica operata dal DLgs. 192/2025 alla disciplina fiscale afferente alla correzione degli errori contabili ha ristretto l’ambito applicativo della c.d. “procedura semplificata” di correzione introdotta nell’ordinamento dal DL 73/2022 (conv. L. 122/2022), che prevedeva un più ampio perimetro oggettivo e temporale.
Al contempo, l’intervento normativo ha dissipato numerosi dubbi interpretativi che emergevano dalla precedente disciplina, rendendo i contorni applicativi più chiari (sul tema si veda la circ. Assonime n. 20/2026).

Ciò nonostante, permangono alcune aree grigie sul trattamento degli errori contabili per le quali non risultano, a oggi, chiarimenti utili a orientare i contribuenti.
Con l’avvicinarsi della scadenza per l’invio dei modelli dichiarativi (il prossimo 2 novembre), professionisti e imprese applicheranno, per la prima volta, la nuova disciplina, che esplica effetti, in primis, sul periodo d’imposta 2025, ma con impatti “a cascata” sui periodi d’imposta precedenti.
In questo senso, si evidenzia che, nella riformulazione della norma, il legislatore ha posto l’attenzione sugli errori contabili derivanti dal c.d. “fast closing”.

Tuttavia, tra le molteplici casistiche, possono riscontrarsi errori commessi in periodi d’imposta remoti, ormai non più emendabili ai sensi dell’art. 43 del DPR 600/73. Ad esempio, nel 2025 potrebbe trovare riflesso in bilancio un errore contabile riferibile a un periodo d’imposta precedente al 2020.
Non risultando applicabile la procedura semplificata per carenza del requisito temporale, secondo le regole ordinarie (delineate dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 31/2013) il componente rilevato nel 2025 dovrebbe essere sterilizzato fiscalmente mediante una variazione in aumento o in diminuzione.
In questa situazione, è utile interrogarsi sul corretto trattamento fiscale di tali componenti, non essendo disponibili interpretazioni di prassi a supporto.

Nell’esempio riportato, qualora la correzione dell’errore generi un componente negativo di reddito (originato da un ricavo venuto meno o da un maggiore costo) rilevato nel 2025 che sarebbe stato di competenza del 2019, il contribuente non potrà recuperare la deduzione di tale costo né tramite dichiarazione integrativa, essendo decorsi i termini previsti dall’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, in combinato disposto con l’art. 43 del DPR 600/73, né tramite richiesta di rimborso, essendo ormai decorsi i 48 mesi dalla data di versamento delle imposte.
Pertanto, il contribuente rimarrà inciso dagli effetti negativi derivanti dalla mancata deduzione del costo, tardivamente venuto a evidenza contabile.

Nella diversa ipotesi in cui la correzione dell’errore generi un componente positivo di reddito (originatosi da un costo venuto meno o da un maggiore ricavo) rilevato nel 2025 ma di competenza del 2019, una prima lettura porterebbe a ritenere che il componente positivo debba restare fiscalmente irrilevante in modo definitivo, in quanto riferibile a un’annualità non più emendabile e considerata l’assenza di una disposizione vigente che ne imponga espressamente la tassazione nell’esercizio di emersione.

Secondo una diversa interpretazione prospettata da Assonime nella circ. n. 31/2022 (ancorché in riferimento alla precedente formulazione della norma), bisogna considerare che l’art. 107 del DPR 645/58 prevedeva, per i redditi sottratti a tassazione negli esercizi precedenti, il concorso alla formazione del reddito nell’esercizio in cui emergevano contabilmente.

Secondo i giudici di legittimità (Cass. n. 1310/96), la mancata riproposizione di tale dettato nel DPR 597/73 non era indice di un mutamento di indirizzo del legislatore, ma solo una scelta stilistica per evitare la ridondanza del principio.
In quest’ottica, i componenti positivi dovrebbero concorrere alla formazione del reddito nell’esercizio in cui emergono contabilmente, indipendentemente dal periodo cui è riferibile l’errore.

A ogni modo, una soluzione che conduca alla tassazione del componente positivo emerso contabilmente senza consentire, nelle medesime circostanze, il recupero dei componenti negativi riferibili a periodi ormai non emendabili determinerebbe una disarmonia del sistema, difficilmente conciliabile con il principio di capacità contributiva.
Inoltre, tale soluzione appare in contrasto con l’intento perseguito dal legislatore con il DL 193/2016 (conv. L. 225/2016), che ha espressamente uniformato i termini di presentazione delle dichiarazioni integrative a favore e a sfavore (art. 2 comma 8 del DPR 322/98), superando le asimmetrie procedimentali tra posizioni debitorie e creditorie del contribuente.

La perdurante incertezza rende auspicabile un chiarimento che definisca il trattamento dei componenti positivi riferibili ad annualità non più emendabili, conciliando il principio di competenza, i termini del potere di accertamento e l’esigenza di simmetria nel trattamento degli errori contabili.

TORNA SU