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FISCO

Nel modello 770/2026 anche la sostitutiva sugli straordinari degli infermieri

I dati dell’imposta operata sui compensi relativi agli straordinari degli infermieri dovranno essere riportati nella sezione I del quadro ST

/ Daniele SILVESTRO

Lunedì, 26 ottobre 2026

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I quadri ST e SV del modello 770/2026 presentano alcune novità rispetto al modello dello scorso anno. Oltre al nuovo codice che può essere utilizzato nella casella (“Note”) dai sostituti di imposta dell’area dei Campi Flegrei, che si sono avvalsi della sospensione dei versamenti introdotta per la crisi bradisismica di marzo 2025, nel modello debutta anche l’imposta sostitutiva per i compensi per lavoro straordinario degli infermieri ex art. 1 comma 354 della L. 207/2024.
In particolare, i dati dell’imposta sostitutiva operata sui compensi relativi al lavoro straordinario degli infermieri dovranno essere riportati nella sezione I del quadro ST del modello 770/2026.

Si ricorda che la norma ha introdotto un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e addizionali (regionale e comunale), pari al 5%, per i compensi per lavoro straordinario erogati dal 2025 agli infermieri con rapporto di lavoro subordinato (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 4/2025).

In particolare, i destinatari dell’agevolazione sono gli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale. È invece escluso dall’agevolazione fiscale il personale giuridicamente universitario, assegnato all’Azienda ospedaliera e svolgente “attività assistenziale di carattere sanitario tipicamente relativo alle prestazioni infermieristiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 139/2025).

La legge di bilancio 2026 ha poi esteso l’ambito applicativo. In particolare, l’art. 1 commi 944 e 945 della L. 199/2025 prevede l’applicazione dell’imposta sostitutiva anche ai compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate. Nello specifico, i compensi assoggettabili a imposta sostitutiva sono i compensi per lavoro straordinario del:
- personale dipendente delle strutture sanitarie;
- personale dipendente delle RSA e delle altre strutture residenziali e socio-assistenziali.
Tuttavia, tale estensione agli infermieri dipendenti da strutture sanitarie e socio-sanitarie private trova applicazione, per espressa previsione di legge, a partire dai compensi erogati dall’anno 2026 (fatto salvo il principio di cassa allargato di cui all’art. 51 comma 1 secondo periodo del TUIR) e pertanto impatterà sul modello 770/2027 (anno di imposta 2026).

L’imposta sostitutiva del 5% si applica ai compensi per lavoro straordinario di cui all’art. 47 del CCNL del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. In merito, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che l’imposta sostitutiva sugli straordinari degli infermieri:
- si applica ai compensi erogati per le “ore di pronta disponibilità”, non essendoci una distinzione tra le diverse tipologie di straordinario, ovverosia quella di carattere generale ex art. 47 del CCNL e quella derivante dalla pronta disponibilità (risposta a interpello n. 308/2025);
- non si applica ai compensi erogati per le “prestazioni svolte in sede elettorale” (risposte a interpello nn. 272/2025 e 308/2025).

L’imposta sostitutiva viene versata dal sostituto d’imposta tramite modello F24, entro il 16 del mese successivo a quello di riferimento. Per effettuare il versamento, l’Agenzia delle Entrate ha istituito i seguenti codici tributo con la ris. n. 7/2025:
- 1069, denominato “Imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali sui compensi per lavoro straordinario degli infermieri - Sostituto di imposta - articolo 1, comma 354, legge 30 dicembre 2024, n. 207”;
- 1608, per l’imposta dovuta in Sicilia e versata fuori Regione;
- 1924, per l’imposta dovuta in Sardegna e versata fuori Regione;
- 1925, per l’imposta dovuta in Valle d’Aosta e versata fuori Regione;
- 1309, per l’imposta versata in Sicilia, Sardegna e Valle d’Aosta e dovuta fuori dalla Regione.
Per il modello F24 Enti pubblici i codici sono: 176E; 177E; 178E.
Tali codici tributo devono essere utilizzati anche per il versamento dell’imposta sostitutiva degli infermieri dipendenti dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate (FAQ Agenzia Entrate 28 luglio 2026).

In ultimo, si ricorda che nella medesima sezione I del quadro ST del modello 770/2026 andranno inseriti anche i dati relativi all’imposta sostitutiva del 15% ex art. 7 del DL 73/2024 operata sui compensi relativi alle prestazioni aggiuntive del personale sanitario (si veda “Nel modello 770/2025 spazio alla sostitutiva per le prestazioni aggiuntive nella sanità” del 20 ottobre 2025).
Per approfondimenti sul tema si rimanda a “Le novità del modello 770/2026”, pubblicato sulla Rivista “La Consulenza del Lavoro”.

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