L’infattibilità economica del piano blocca l’accesso al concordato semplificato
L’utilità per ciascun creditore non può essere la sola risoluzione della crisi
Ai fini del concordato semplificato ex art. 25-sexies del DLgs. 14/2019 (CCII), l’apparato informativo offerto dal debitore deve essere completo ed esaustivo ed i termini della proposta chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o di ambiguità, pena l’irritualità della proposta e del piano per manifesta implausibilità.
La circostanza che, nel concordato semplificato, il ceto creditorio non goda di spazi di interlocuzione di tipo negoziale col debitore (che si concretano nell’esercizio consapevole del voto), ma debba necessariamente concentrare la propria tutela nel sindacato del Tribunale, da un lato, e in quella giudiziale insita nell’esercizio del diritto di opposizione in fase di omologa, dall’altro, enfatizza l’esigenza che la proposta e il piano, già in sede di valutazione della ritualità della proposta, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività e oggettività.
Ancora più di quanto accada nel concordato preventivo “tradizionale”, per il concordato semplificato è essenziale il corredo informativo e di serietà dell’offerta sottostante alla proposta e al piano liquidatorio che il debitore è chiamato ad offrire tanto al Tribunale quanto agli stessi creditori, i quali devono ricevere informazioni sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l’esercizio consapevole del potere di opposizione, indipendentemente dall’operato successivo di altri organi quali l’ausiliario e/o il liquidatore, che al pari del Tribunale non hanno un potere conformativo o “correttivo” della proposta e del piano, ove connotati da un deficit di serietà e concretezza delle linee guida fondamentali.
Una parte della dottrina, al riguardo, ha ritenuto fisiologico che, qualora la fattibilità economica e giuridica dell’ipotesi concordataria dovesse apparire prima facie insussistente, al lume del vasto corredo di informazioni e valutazioni di cui il tribunale fin dal debutto dispone (e principalmente il parere dell’esperto della composizione sulla presenza o meno di garanzie e sull’alternativa liquidatoria), la procedura possa chiudersi con la pronuncia di inammissibilità, in luogo di un’inutile appendice omologatoria.
Non si esclude, infatti, che, fin dall’apertura della procedura, il tribunale possa esprimere un primo, sommario giudizio di manifesta inettitudine del piano al conseguimento dei risultati prefissati, in grado di impedire in limine l’ingresso dell’imprenditore istante nella procedura di concordato semplificato.
Secondo un’altra parte della dottrina, il tribunale ha il potere di vagliare – già in questa fase prodromica – sia che la proposta rispetti le cause legittime di prelazione, sia che il piano di liquidazione sia fattibile: sarebbe infatti del tutto inutile nominare l’ausiliario e fissare l’udienza di omologa, quando la proposta del debitore non ha alcuna possibilità di ottenere un giudizio favorevole al termine della relativa fase di omologazione, avendo la giurisprudenza di legittimità sempre affermato che il tribunale deve verificare la persistenza, sino all’omologa, delle condizioni di ammissibilità della procedura già scrutinate nella fase iniziale.
Sul punto, la Corte d’Appello di Milano del 21 marzo 2024 ha affermato che il controllo sulla ritualità della proposta previsto dall’art. 25-sexies comma 3 del CCII ha come oggetto anche la verifica della legittimità sostanziale della proposta, nel cui ambito è ricompreso anche l’esame della sua non manifesta implausibilità.
Quest’orientamento risponde a ragioni di economia processuale e di contenimento dei costi della procedura, nell’ottica di preservare il patrimonio del debitore nell’interesse del ceto creditorio che, nella procedura liquidatoria prevista dall’artt. 25-sexies e ss. del CCII, vede la propria posizione indebolita dal mancato esercizio del voto.
Il tribunale non è tenuto, quindi, necessariamente a disporre l’ammissione del concordato pur in presenza di profili di criticità della proposta che ne inficiano i requisiti minimi di legalità, per poi rilevarne le carenze in fase dell’omologa.
Ragionando a contrario e sostenendo che, nella prima fase, al tribunale competa esclusivamente un ruolo di mero attestatore formale dei requisiti previsti dall’art. 25-sexies comma 1 del CCII, senza poterne rilevare la sua manifesta irrealizzabilità e implausibilità, significherebbe tenere in vita la procedura pur nell’acquisita consapevolezza che la stessa non potrebbe sopravvivere al successivo vaglio che compete al tribunale sulla fattibilità del piano.
In tal senso, si pone da ultimo anche il Tribunale di Milano 24 settembre 2026, che ha dichiarato la manifesta infattibilità economica del piano e della proposta, che, ab origine, lasciava apparire verosimile l’inidoneità ad assicurare una utilità minima a ciascun creditore, anche chirografario.
L’utilità della proposta per ciascun creditore, ai fini dell’omologazione del concordato semplificato, secondo la giurisprudenza, infatti, non può essere costituita dalla semplice risoluzione della crisi aziendale nel minor tempo possibile, non integrando quest’ultima alcun vantaggio per i creditori chirografari rispetto ai quali non è stata prevista alcuna forma di soddisfazione (Cass. n. 624/2026).
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