Insussistenza dei costi infragruppo da valutare nel consolidato fiscale
La consolidata non può dedurre interessi mai pagati alla consolidante anche se questa li dichiara
Con l’ordinanza n. 24249/2026, la Corte di Cassazione ha affermato che anche in presenza di un consolidato fiscale ex art. 117 del TUIR è legittimo recuperare a tassazione i componenti negativi insussistenti anche se, specularmente, detti componenti sono indicati come positivi in capo a un altro soggetto che ha optato per la tassazione di gruppo. La conclusione è coerente con quella già raggiunta dai giudici del merito.
Il caso di specie riguarda il recupero a tassazione di interessi passivi dedotti, ma mai pagati. In particolare, la società consolidata ha dedotto dal proprio reddito interessi passivi che però si riferivano a un credito a cui la consolidante aveva rinunciato.
In merito, il contribuente ha sostenuto che il recupero a tassazione di costi non effettivi, ma afferenti a operazioni tra società della medesima fiscal unit, violasse, tra l’altro, la disciplina del consolidato fiscale.
Ad avviso della Corte, a nulla rileva che tale costo, pur inesistente, fosse stato indicato come ricavo dalla società consolidante.
Infatti, si ritiene che la tassazione consolidata non faccia assumere alla fiscal unit la qualifica di autonomo soggetto di imposta, pur comportando la formazione di un’unica base imponibile di gruppo. Resta fermo poi che il consolidato fiscale non deroga all’obbligo di ciascuna società di determinare il proprio reddito individuale secondo le regole del TUIR.
In sostanza, rigettando il ricorso presentato dal contribuente, viene stabilito che i costi afferenti a un’operazione tra società appartenenti a una stessa fiscal unit possono essere dedotti solo se effettivi. Secondo i giudici, infatti, la rappresentazione di due componenti di reddito speculari da parte di due società del consolidato può ugualmente incidere sulla determinazione dell’imposta.
Di conseguenza, il consolidato fiscale non può essere confuso col bilancio consolidato civilistico. Quest’ultimo infatti rappresenta la pluralità delle società alla stregua di un soggetto unitario e pertanto consente l’elisione delle poste relative ai rapporti interni e l’integrazione tra i patrimoni netti. Le società che hanno aderito alla tassazione di gruppo, invece, mantengono la propria autonomia. Pertanto, il consolidato fiscale consente unicamente di operare una sommatoria algebrica dei risultati fiscali conseguiti dalle singole società i quali, di conseguenza, devono essere correttamente individuati.
A riprova di questa tesi, si richiama la Cassazione 13 maggio 2009 n. 10981, secondo cui, in tema di determinazione del reddito di impresa, l’utile economico rilevante è solo quello effettivamente ritratto dal contribuente e non pure quello ricavato da altri soggetti con i quali è stata realizzata l’operazione economica. Infatti, “la partecipazione societaria di un soggetto ad un altro non consente di annullare, neppure a fini fiscali, la soggettività del partecipato e, quindi, di contestare l’attribuzione allo stesso (e non già al partecipante) dei risultati economici prodotti dall’attività imprenditoriale posta in essere dal partecipato medesimo”.
Nel caso specifico, inoltre, i giudici hanno rigettato il motivo di ricorso anche in considerazione degli effetti fiscali dell’indicazione in dichiarazione degli interessi attivi, in quanto si sostiene che non necessariamente si traducono in un maggior reddito imponibile e, quindi, in una maggiore imposta. Gli interessi attivi, infatti, possono incrementare il limite quantitativo di deduzione degli interessi passivi poiché l’art. 96 del TUIR consente la deduzione degli interessi passivi in misura corrispondente agli interessi attivi e, per l’eccedenza, entro il 30% del ROL.
Si giunge quindi alla conclusione che possono essere oggetto di deduzione “solo i costi e le spese effettivamente sostenuti”. Pertanto, il mancato pagamento di un componente negativo non può essere considerato ininfluente solo perché il corrispondente ricavo risulta dichiarato e tassato dal creditore (consolidante).
Tantomeno sussiste, ad avviso dei giudici, un’ipotesi di doppia imposizione in quanto il rilievo dell’Amministrazione finanziaria non riguarda il reddito della consolidante, la quale, peraltro, avrebbe potuto dedurre l’importo oggetto di rinuncia in presenza delle condizioni normative.
L’ordinanza in commento si mostra coerente con un orientamento, che pare in via di consolidamento, secondo il quale l’appartenenza a un gruppo non legittima l’indicazione in dichiarazione di elementi negativi di reddito, in questo caso antieconomici invece che inesistenti, anche qualora corrispondenti a elementi positivi di reddito dichiarati da un soggetto dello stesso gruppo (cfr. Cass. 8 febbraio 2026 n. 2777).
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