Ultimi giorni per chiedere il contributo abitativo per i genitori separati o divorziati
La piattaforma dedicata per inoltrare le domande impedirà l’accesso dopo le ore 12 del 28 ottobre
Scadrà mercoledì 28 ottobre 2026 il termine per presentare le istanze volte a beneficiare del contributo per il sostegno abitativo destinato ai genitori separati o divorziati (si veda “Istanza per il contributo abitativo per i genitori separati o divorziati entro il 28 ottobre” dell’8 ottobre 2026). Con le FAQ pubblicate lo scorso 12 ottobre il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (MIT) ha risposto alle domande più frequenti (si veda “Contributo abitativo per i genitori precluso agli ex conviventi” del 13 ottobre 2026.
Si ricorda che il bonus in argomento è destinato ai genitori separati o divorziati, non assegnatari dell’abitazione familiare (che deve essere, quindi, stata assegnata all’altro genitore ed essere di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli con il medesimo convivente), con almeno un figlio a carico di età inferiore ai 21 anni che presentino apposita istanza attraverso la piattaforma dedicata, accessibile sul sito istituzionale del MIT, esclusivamente mediante SPID, CIE o CNS.
Le istanze telematiche potranno essere presentate fino alle ore 12 del prossimo 28 ottobre.
Come specificato con l’Avviso pubblico, alla scadenza di tale termine finale la piattaforma non consentirà ulteriori accessi, ma coloro che abbiano effettuato l’accesso alla coda entro il termine finale potranno procedere alla compilazione dell’istanza secondo l’ordine di ingresso registrato dalla piattaforma e completare la trasmissione entro 24 ore dalla scadenza dell’avviso mantenendo attiva la connessione fino al completamento della procedura.
Per evitare la perdita della posizione acquisita nella coda, con estromissione dalla procedura nel caso in cui risulti superato il termine di scadenza, a causa dell’interruzione della connessione o di altri eventi, si consiglia di procedere alla compilazione e all’invio dell’istanza con congruo anticipo rispetto all’orario di chiusura della piattaforma.
Le istanze dovranno contenere i dati, le informazioni e le dichiarazioni, rese ai sensi del DPR 445/2000, relative ai requisiti di accesso, di cui all’art. 6 del decreto 14 settembre 2026 n. 200, e i criteri di priorità, di cui al successivo art. 7.
In merito ai requisiti di accesso, con l’istanza vanno dichiarati, ai sensi del citato DPR, oltre ai dati anagrafici e alla residenza in uno dei Comuni italiani del richiedente e del genitore assegnatario dell’abitazione familiare di proprietà, anche: lo stato di separazione o di divorzio del richiedente mediante indicazione del Tribunale di riferimento, numero e data del provvedimento giudiziale; i dati catastali e anagrafici dell’abitazione familiare assegnata all’altro genitore, di proprietà del richiedente, dell’altro genitore o dei figli con il medesimo convivente; gli estremi della registrazione del contratto di locazione con l’indicazione del canone annuale di locazione.
Il richiedente deve poi dichiarare di non essere proprietario di uno o più immobili a uso residenziale nel medesimo Comune dell’abitazione familiare o nei Comuni limitrofi, entro un raggio di 50 km, fatta salva l’eventuale proprietà dell’abitazione familiare, il numero di figli a carico di età inferiore a 21 anni, di essere in regola con gli obblighi di cura e mantenimento dei figli, il reddito individuale, come risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi disponibile, non superiore a 35.000 euro e di non essere beneficiario di ulteriori sussidi pubblici erogati dallo Stato o da altri enti pubblici per analoghe finalità di sostegno abitativo e di non essere assegnatario di un’unità immobiliare di edilizia residenziale pubblica.
Quanto ai criteri di priorità, l’art. 7 del decreto conferisce priorità di accesso ai contributi in base alle seguenti condizioni: il numero dei figli a carico di età inferiore a 21 anni (alla data di pubblicazione dell’Avviso); la disabilità (ai sensi dell’art. 3 comma 3 della L. 104/92 del richiedente e/o dei figli a carico di età inferiore a 21 anni alla data di pubblicazione dell’Avviso); la condizione di “disoccupazione involontaria”, ai sensi del DLgs. 22/2015; la residenza in un Comune ad alta tensione abitativa.
Il contributo è riconosciuto in un’unica erogazione annuale in misura pari al 50% delle spese sostenute annualmente per il canone di locazione, fino a un massimo di 6.000 euro l’anno.
Vietate le riproduzioni ed estrazioni ai sensi dell’art. 70-quater della L. 633/1941