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Mercoledì, 21 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

LETTERE

Su INPS e soci di srl la Cassazione non sconvolge la prassi precedente

Mercoledì, 21 ottobre 2026

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Gentile Redazione,
accolgo con favore l’intervento del collega Bortolini sul tema dei contributi INPS dovuti dai soci di srl dopo le sentenze della Cassazione n. 25377 e simili (si veda “Su INPS e soci di srl la Cassazione potrebbe portare a due problemi”), perché penso che su questo tema il dibattito tra colleghi sia necessario, in assenza di chiarimenti che, a mio parere, non arriveranno in tempi brevi.

Temo però che il dibattito che si è avviato su Eutekne.info (oltre a Bortolini, Guarnerio (si veda “Su INPS e soci di srl mettiamo più di un punto fermo” e Iadanza “Sulla contribuzione IVS dei soci di srl è preferibile un esercizio di buon senso”) stia prendendo una direzione sbagliata (mi si perdoni la presunzione).

Da diverse angolazioni, tutti e tre i colleghi recuperano l’argomento secondo il quale il dividendo è reddito di capitale e non di impresa, e pertanto non dovrebbe confluire nella base imponibile contributiva, stando al testo della norma, in effetti richiamato anche dalla sentenza in esame.
Significherebbe azzerare l’evoluzione giurisprudenziale trentennale, e non mi pare che la sentenza giustifichi tale interpretazione.

Al contrario, credo che vadano valorizzati alcuni passaggi della sentenza.
Al punto 6 della motivazione si condivide “l’ampliamento della base imponibile contributiva… e, specularmente, della base pensionabile, con evidente riflesso positivo sulla misura della prestazione e, dunque, in armonia con la garanzia previdenziale assicurata dall’art. 38, secondo comma, della Costituzione”.

Al punto 9 si richiama la decisione a Sezioni Unite che “nella prospettiva di una tutela previdenziale adeguata del lavoro prestato nel contesto della società di capitali, ha puntualizzato che i soci tenuti alla iscrizione nella gestione commercianti devono versare il contributo previdenziale sulla base del reddito di impresa… L’imponibile contributivo, per ciascun socio lavoratore, si determinerà sulla parte di reddito di impresa dichiarato dalla srl ai fini fiscali, al medesimo attribuita in ragione della sua quota di partecipazione societaria”.

Di conseguenza, al punto 10, si precisa che “occorre chiarire a quali condizioni il reddito d’impresa dichiarato dalla società di capitali si debba considerare attribuito al socio che collabora al lavoro aziendale di tale società, confluendo così nella base imponibile contributiva”.

Dalla lettura di questi paragrafi non ricavo alcuna rivoluzione, ma una semplice precisazione, che non sconvolge affatto la prassi precedente: fermo restando che l’imponibile del socio corrisponde alla sua quota di partecipazione al reddito dichiarato dalla società, l’assoggettamento a contributo non può avvenire finché tale reddito permane nella disponibilità della società, e dunque è rinviato al momento in cui, con la distribuzione del dividendo, il reddito sarà di pertinenza del socio.

A tale conclusione, che mi pare di poter leggere anche nel punto 22 della motivazione, e che mi pare la più coerente sul piano ermeneutico, mi atterrei.
Che poi tale conclusione, semplice sul piano teorico, sia gravida di inestricabili problemi sul piano operativo, è una constatazione che, appunto, invita al dibattito.


Gianni Fontanesi
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Reggio Emilia

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