False
ACCEDI
Lunedì, 26 ottobre 2026 - Aggiornato alle 6.00

FISCO

Correzione degli errori contabili più complessa nel modello REDDITI 2026

Le diverse procedure di correzione producono conseguenze differenti sotto il profilo sanzionatorio

/ Silvia LATORRACA

Lunedì, 26 ottobre 2026

x
STAMPA

download PDF download PDF

Le novità relative al trattamento fiscale della correzione degli errori contabili introdotte dal DLgs. 192/2025 (c.d. DLgs. correttivo delle norme di attuazione della riforma fiscale) trovano evidenza per la prima volta, sotto il profilo dichiarativo, nel modello REDDITI 2026.
Le disposizioni ivi contenute si applicano, infatti, alle correzioni rilevate nei bilanci relativi agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2025, avendo riguardo, a tal fine, all’esercizio in cui l’errore viene corretto e non, invece, a quello in cui l’errore viene commesso.

L’effetto più evidente della nuova disciplina sarà un incremento dei casi in cui, in conseguenza della correzione dell’errore, occorre presentare dichiarazioni integrative.
Il DLgs. 192/2025 ha, infatti, limitato fortemente l’ambito di applicazione della c.d. “procedura semplificata di correzione”, che determina il riconoscimento fiscale dei componenti di reddito imputati in bilancio nell’esercizio in cui viene operata la correzione, senza che sia, invece, necessaria la presentazione della dichiarazione integrativa con riferimento al periodo d’imposta in cui è stato commesso l’errore.
Le casistiche che si possono riscontrare nella pratica professionale sono numerosissime, in quanto la disciplina si applica a tutte le fattispecie identificabili quali “errori contabili” sulla base delle definizioni dei principi contabili (per i soggetti OIC, il riferimento è il documento OIC 29).

Occorre, poi, considerare che le modalità di rilevazione contabile si differenziano in funzione della rilevanza dell’errore (posto che la correzione è contabilizzata a Conto economico, in caso di errori non rilevanti, mentre a patrimonio netto, in caso di errori rilevanti) e la valutazione sulla rilevanza dell’errore ha carattere soggettivo e non risulta sempre immediata.
Una volta operata la correzione sotto il profilo contabile, occorre valutare, in ciascun specifico caso, con quali modalità è possibile ottenere il riconoscimento fiscale della correzione e, quindi, quali adempimenti si prospettano sotto il profilo dichiarativo.

Volendoci concentrare, per semplicità, sul caso degli errori consistenti nell’omessa imputazione di costi, si prenda ad esempio un errore non rilevante commesso nel 2024 e corretto con rilevazione di un componente negativo di reddito nel Conto economico 2025.
Ove i presupposti soggettivi, oggettivi e temporali per l’applicazione della procedura semplificata risultino verificati, la posta correttiva assume rilevanza fiscale nel periodo d’imposta 2025 (nel modello REDDITI 2026 non occorre operare alcuna variazione) e non è necessario presentare la dichiarazione integrativa.
Ove, invece, i presupposti per l’applicazione della procedura semplificata non risultino verificati, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore (REDDITI 2026), occorre operare una variazione in aumento.
Il contribuente può, poi, presentare una dichiarazione integrativa a favore REDDITI 2025, imputando il costo al periodo d’imposta 2024 attraverso una variazione in diminuzione.

Si ipotizzi, ora, che l’errore sia considerato rilevante e, quindi, la correzione sia rilevata nel 2025 a patrimonio netto e che il costo di cui è stata omessa l’imputazione fosse di competenza dell’anno 2022.
Posto che, nella specie, i presupposti (sia oggettivi che temporali) per l’applicazione della procedura semplificata non risultano verificati, nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui viene corretto l’errore (REDDITI 2026) non bisogna operare una variazione in aumento (perché la correzione non è transitata a Conto economico), mentre nella dichiarazione integrativa a favore REDDITI 2023 occorre operare una variazione in diminuzione.

Va da sé che il meccanismo risulta maggiormente complesso ove lo stesso errore sia stato commesso in più esercizi.
In tale ipotesi, in considerazione della limitazione dell’ambito temporale di applicazione della procedura semplificata disposta dal DLgs. 192/2025, l’errore potrebbe trovare riconoscimento fiscale con modalità differenti in relazione ai diversi periodi d’imposta interessati, richiedendo, a seconda dei casi, la dichiarazione integrativa oppure no.

Peraltro, le diverse procedure di correzione hanno conseguenze diverse sotto il profilo sanzionatorio e potrebbero averle anche sotto il profilo impositivo.
A tal riguardo, si ricorda che la Relazione illustrativa al DLgs. 192/2025 ha avvalorato l’orientamento in base al quale, in applicazione della procedura semplificata, le poste correttive recepiscono la natura dei componenti di reddito oggetto dell’errore, ma assumono rilevanza fiscale nell’esercizio in cui l’errore viene corretto, sulla base dei limiti e delle condizioni ivi applicabili (si veda la circ. Assonime n. 20/2026).

TORNA SU