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IL CASO DEL GIORNO

Il corso di studi all’estero può essere «pacchetto turistico»

/ Maria Giulia BORSA e Emanuele GRECO

Venerdì, 12 luglio 2019

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Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio può essere applicato, a determinate condizioni, anche a soggetti passivi la cui attività non sia quella di una convenzionale “agenzia di viaggio” o di un “tour operator”.
È quanto risulta da alcune sentenze della Corte di Giustizia Ue (sentenza 22 ottobre 1998, relativa alle cause riunite C-308/96 e C-94/97; sentenza 13 ottobre 2005, relativa alla causa C-200/04), ove si afferma che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio di cui all’art. 26 della sesta direttiva (attuale art. 306 ss. della direttiva 2006/112/Ce, recepito dall’art. 74-ter del DPR 633/72) può essere fatto valere “anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri ...

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