Il corso di studi all’estero può essere «pacchetto turistico»
Anche soggetti diversi dalle agenzie di viaggio possono applicare il regime speciale
Il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio può essere applicato, a determinate condizioni, anche a soggetti passivi la cui attività non sia quella di una convenzionale “agenzia di viaggio” o di un “tour operator”.
È quanto risulta da alcune sentenze della Corte di Giustizia Ue (sentenza 22 ottobre 1998, relativa alle cause riunite C-308/96 e C-94/97; sentenza 13 ottobre 2005, relativa alla causa C-200/04), ove si afferma che il regime speciale IVA delle agenzie di viaggio di cui all’art. 26 della sesta direttiva (attuale art. 306 ss. della direttiva 2006/112/Ce, recepito dall’art. 74-ter del DPR 633/72) può essere fatto valere “anche nell’ipotesi in cui l’operatore economico non sia un’agenzia di viaggi o un organizzatore di giri ...
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