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Non impugnabile il rigetto di un’istanza di revisione di un interpello

/ REDAZIONE

Venerdì, 12 luglio 2019

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La Corte di Cassazione, con la sentenza 18604, depositata ieri, nel ribadire che, nel contesto ante DLgs. 156/2015, il diniego di interpello disapplicativo rappresenta un atto impugnabile, sancisce che non può invece essere impugnato l’ulteriore diniego opposto dall’Ufficio a fronte di una istanza di revisione del diniego presentata dal contribuente.

Non si può applicare, infatti, il principio inerente alla possibilità di impugnare il diniego di interpello al caso di specie, in cui il contribuente aveva in sostanza instaurato due separati giudizi, uno contro il diniego di interpello e uno contro il diniego di revisione.

Ragionare diversamente significherebbe moltiplicare, anche all’infinito, i giudizi, finendo con il ledere la certezza dei rapporti giuridici.

Si fa presente che ora, vigendo le modifiche apportate dal DLgs. 156/2015, il diniego di interpello non può più essere oggetto di autonoma impugnazione, in quanto ogni forma di tutela va esperita nel ricorso contro il successivo ed eventuale avviso di accertamento.

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