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Sostegno al reddito per i lavoratori di aziende confiscate e sequestrate per 12 mesi nel triennio

/ REDAZIONE

Sabato, 13 luglio 2019

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Con il messaggio n. 2679 pubblicato ieri, l’INPS ha fornito indicazioni interne in merito all’erogazione e alla gestione del trattamento di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, introdotto dall’art. 1 del DLgs. 72/2018 per il triennio 2018/2020, in favore dei lavoratori sospesi o impiegati a orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per cui è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività (art. 41 del DLgs. 159/2011), e fino alla loro assegnazione o destinazione.

A conferma di quanto chiarito dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 10/2019, l’Istituto ricorda che il trattamento è applicabile alle aziende:
- che non abbiano i requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla normativa CIG e CIGS (DLgs. 148/2015);
- che abbiano superato i limiti di durata dopo un periodo di fruizione o a condizione che non ricorrano le causali d’intervento;
- anche nel caso in cui il datore non abbia adempiuto agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale (art. 1, comma 2 del DLgs. 72/2018).

La durata è prevista per un massimo di 12 mesi nel triennio e l’importo è pari al trattamento di integrazione salariale, con riconoscimento della contribuzione figurativa.

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