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Per la bancarotta da reato societario basta «aggravare» il dissesto

/ REDAZIONE

Sabato, 23 maggio 2020

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La Cassazione, nella sentenza n. 15652/2020, ha ribadito che, ai fini della configurabilità del reato di bancarotta da reato societario (ex art. 223 comma 2 n. 1 del RD 267/1942) rilevano anche le condotte che non abbiano da sole determinato, ma abbiano concorso a cagionare, il dissesto; sia aggravando l’effetto di cause preesistenti, che inserendosi in una serie di fattori intervenuti anche successivamente (cfr. Cass. n. 8413/2014 e Cass. n. 17021/2013).

Tale interpretazione è fondata non solo sul dato letterale, quanto, soprattutto, sull’applicazione dei principi generali in tema di causalità e sulla naturale progressività dei fenomeni determinativi del dissesto di un’impresa.

Il concetto di dissesto rilevante in ambito penale fallimentare deve essere inteso non tanto come una condizione di generico disordine dell’attività della società, quanto come una situazione di squilibrio economico patrimoniale progressivo ed ingravescente che, se non fronteggiata con opportuni provvedimenti o con la presa d’atto dell’impossibilità di proseguire l’attività, può comportare l’aggravamento inarrestabile della situazione debitoria, con conseguente incremento del danno che l’inevitabile, e non evitata, insolvenza finisce per procurare alla massa dei creditori.

Il reato in questione, dunque, sussiste anche nell’ipotesi in cui la condotta abbia soltanto aggravato una situazione di dissesto già esistente.
Si è, inoltre, chiarito che:
- il fenomeno del dissesto non si esprime istantaneamente, ma con progressione e durata nel tempo, tanto da essere suscettibile di misurazione;
- la situazione rilevante è il dissesto come effettivamente concretizzatosi al momento della formale apertura della procedura concorsuale, rimanendo, dunque, irrilevante che, al momento della consumazione della condotta e della produzione dei suoi effetti, già fosse in atto una situazione di dissesto sulla quale la medesima condotta incide solo aggravandola.

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