Atti giudiziari che dichiarano l’improcedibilità del reclamo senza registro
Non è soggetto a registrazione in termine fisso il provvedimento dell’autorità giudiziaria che dichiara l’improcedibilità del reclamo contro i provvedimenti cautelari, ex art. 669-terdecies c.p.c. Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate, con la consulenza giuridica 21 maggio 2020 n. 6.
Si ricorda che, a norma dell’art. 37 del DPR 131/86, sono soggetti a imposta di registro:
- gli atti dell’autorità giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio;
- i decreti ingiuntivi esecutivi;
- i provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;
- le sentenze che dichiarano efficaci nello Stato sentenze straniere.
La soggezione a imposizione – precisa la medesima norma – sussiste anche se al momento della registrazione tali atti siano stati impugnati o siano ancora impugnabili “salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato”. Inoltre, l’art. 8 della Tariffa, parte I, allegata al DPR 131/86 individua tassativamente gli atti giudiziari soggetti a imposta di registro.
Il combinato disposto delle citate norme comporta che, come chiarito nelle circ. 22 gennaio 1986 n. 8 e 9 maggio 2001 n. 45, non tutti gli atti dell’autorità giudiziaria vadano soggetti a imposta di registro, ma solo quelli che intervengono nel merito del giudizio, a conclusione di una controversia che si è instaurata e che il giudice è chiamato a risolvere.
Con riferimento al caso di specie, l’Agenzia conclude, quindi, che la dichiarazione di improcedibilità del reclamo avverso l’ordinanza con la quale è stato concesso o negato il provvedimento cautelare (ex art. 669-terdecies c.p.c.) non integri la fattispecie dell’“atto dell’autorità giudiziaria che definisce anche parzialmente il giudizio”. Infatti, il provvedimento che dichiara l’improcedibilità del reclamo non interviene nel merito del giudizio, ma ne dichiara l’improcedibilità.
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