Superbonus al 110% per tutte le ville con interventi antisismici
In caso di edifici unifamiliari diversi dall’abitazione principale non si applica solo agli interventi di efficientamento energetico principali e subordinati
Sulle ville che non costituiscono abitazione principale, superbonus al 110% escluso per gli interventi di efficientamento energetico, ma non per gli interventi di miglioramento antisismico che possono “trascinarsi dietro” anche quelli di installazione di impianti solari fotovoltaici e di sistemi di accumulo integrati in essi.
L’ambito di applicazione della disciplina del superbonus al 110%, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, è strutturato in modo tale da potersi applicare esclusivamente in relazione a interventi agevolati che vengono effettuati su:
- edifici condominiali, anche a prevalente destinazione non abitativa (si veda “Bonus del 110% sulle parti comuni anche per imprese e professionisti” del 26 maggio 2020);
- singole unità immobiliari, ove siano realizzati
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