Tipologia di clientela rilevante per l’autovalutazione del rischio dello studio
Altri elementi da tener presente per l’antiriciclaggio includono l’area geografica di operatività, i canali distributivi utilizzati e i servizi offerti
La Regola tecnica n. 1 del CNDCEC prevede che il soggetto destinatario degli obblighi antiriciclaggio effettui una valutazione del rischio inerente alla propria attività, nonché dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il rischio residuo e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.
Nelle Linee guida del Consiglio Nazionale (pubblicate nel maggio 2019) viene precisato come l’autovalutazione del rischio (da effettuare con cadenza triennale, con la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando se ne valuti la necessità o lo si ritenga opportuno) sia un adempimento proprio del soggetto obbligato e come tale non delegabile. Inoltre, negli studi associati l’autovalutazione può essere effettuata
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