SAL «superbonus» col rebus dei lavori ultimati dopo il termine dell’agevolazione
Il fatto che l’ultimazione sia successiva non sembra poter rimettere in discussione le opzioni esercitate per spese sostenute nel periodo agevolato
Ai sensi del primo periodo del comma 1-bis dell’art. 121 del DL 34/2020, le opzioni per lo sconto sul corrispettivo, oppure per la cessione del credito di imposta, corrispondenti alla detrazione “edilizia” altrimenti spettante in relazione alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021 (e anche nel 2022, seppure limitatamente alle spese che possono beneficiare del superbonus al 110%), possono essere esercitate “in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori”.
Il secondo periodo del medesimo comma 1-bis, specifica che, “per gli interventi di cui all’art. 119” (ossia limitatamente alle spese che possono beneficiare del superbonus al 110%), “gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo
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