Spese anticipate in nome e per conto da documentare analiticamente
Peraltro la conservazione dei giustificativi non sembra sempre indispensabile
Con l’ordinanza n. 36584 di ieri, la Suprema Corte si sofferma sulle modalità di documentazione delle spese anticipate dal professionista in nome e per conto del cliente, tema scarsamente approfondito dalla dottrina e dalla prassi.
Innanzitutto, si ricorda che i rimborsi di tali oneri non concorrono alla formazione della base imponibile IVA (ex art. 15 comma 1 n. 3) del DPR 633/72), né del reddito di lavoro autonomo (circ. Agenzia Entrate n. 58/2001, § 2.2), a condizione che, sotto l’aspetto sostanziale, si tratti di costi che non costituiscono il mezzo per assolvere l’incarico, bensì l’oggetto del mandato stesso (es.: pagamento per conto del cliente di imposte o altre somme, adempimento di formalità in nome e per conto del cliente, ecc.).
Inoltre, sotto l’aspetto ...
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