Esame accurato per l’esenzione IVA delle prestazioni di medicina estetica
La Corte di Cassazione si è nuovamente pronunciata sul tema
Con l’ordinanza n. 23831/2022, la Corte di Cassazione torna a occuparsi dell’esenzione IVA di cui all’art. 10 n. 18) del DPR n. 633/1972, nel caso di un medico al quale l’Agenzia delle Entrate aveva contestato la natura puramente estetica della totalità delle prestazioni dallo stesso rese in ambito ambulatoriale.
Si ricorda che con la sentenza del 21 marzo 2013, relativa alla causa C-91/12, la Corte di Giustizia ha statuito che le prestazioni di chirurgia estetica e i trattamenti di carattere estetico rientrano tra le “cure mediche” o “prestazioni mediche” alla persona, esenti da IVA “qualora tali prestazioni abbiano lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute
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