Il dolo della bancarotta documentale fraudolenta incide sulla posizione della «testa di legno»
La distinzione rispetto alla bancarotta documentale semplice si basa esclusivamente sull’elemento soggettivo
La Cassazione, con la sentenza n. 24076/2022, torna a occuparsi della fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta, soffermandosi sia sulle differenze rispetto a quella semplice che sulle ricadute che l’elemento soggettivo richiesto determina sulla posizione dell’eventuale amministratore formale mero prestanome (o “testa di legno”).
Si evidenzia, quindi, come le fattispecie di bancarotta documentale fraudolenta da omessa o irregolare tenuta dei libri e delle scritture contabili (ex art. 216 comma 1 n. 2 seconda parte del RD 267/42) e quella, meno grave, di bancarotta documentale semplice (ex art. 217 comma 2 del RD 267/42), riconducibile a un mero disordine contabile, siano tra loro molto “vicine”. Tanto è vero che l’elemento di differenziazione
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