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Il datore deve provare la corretta determinazione della retribuzione dei soci lavoratori

/ REDAZIONE

Mercoledì, 7 dicembre 2022

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 35796 depositata ieri, 6 dicembre 2022, ha chiarito che spetta alla società cooperativa provare quale tra diversi contratti collettivi, potenzialmente applicabili, sia conforme all’art. 7 comma 4 del DL 248/2007 sotto il profilo della retribuzione minima da riconoscere ai soci lavoratori.

Secondo la citata disposizione i soci lavoratori hanno diritto a trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni (datoriale e sindacali) comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria.

Nel caso di specie, la società cooperativa aveva applicato il contratto collettivo UNCI al posto del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni; i lavoratori avevano quindi domandato il pagamento delle differenze retributive e del trattamento di fine rapporto spettanti sulla base del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni, ritenuto più rappresentativo.
La Corte d’Appello aveva rigettato il ricorso dei soci lavoratori, giudicando non adempiuto l’onere della prova, sugli stessi gravante, circa il maggiore grado di rappresentatività del CCNL Logistica, Trasporto, Merci e Spedizioni.

Di diverso avviso i giudici di legittimità, che con la sentenza in commento hanno chiarito che è proprio la norma in discorso (il citato art. 7 comma 4 del DL 248/2007) a individuare il criterio per stabilire la retribuzione minima da attribuire ai soci lavoratori cui il datore di lavoro è tenuto a ottemperare.
Conseguentemente, sta al datore di lavoro, e quindi alla società cooperativa, provare, in ipotesi di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al criterio previsto da tale norma, dimostrando concretamente che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto di categoria stipulato dall’associazione maggiormente rappresentativa.

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