Per le importazioni in regime 42 esclusa la rivendita con margine IVA
Secondo la Cassazione non è possibile l’equiparazione agli acquisti intracomunitari
Nell’ambito della prassi commerciale, può accadere che un’impresa si procuri telefoni cellulari usati destinati a essere venduti a un soggetto che si occupa di rigenerarli.
Prima di rivendere i telefoni “ricondizionati” ai consumatori finali, l’impresa ne riacquisisce la proprietà.
È lecito chiedersi se il passaggio di proprietà al soggetto lavorante costituisca un elemento interruttivo o meno, ai fini dell’applicazione del regime del margine alla rivendita dei prodotti tecnologici.
La questione diviene ancora più complessa quando l’impresa nazionale, una volta reperiti i telefoni cellulari nel territorio dello Stato, provveda a venderli a un operatore situato in Cina (o in un altro Paese extra Ue), ove avviene materialmente l’intervento sui beni.
Dopo che i telefoni sono stati rigenerati al di fuori del territorio Ue, l’impresa italiana ne riacquisisce la proprietà e ha la necessità di reintrodurre i beni nel proprio Paese, ai fini dell’ulteriore rivendita ai consumatori finali.
È possibile che lo sdoganamento della merce avvenga in un altro Stato membro (ad esempio, il Belgio) e i telefoni cellulari in parola siano immediatamente trasferiti nel territorio italiano, ove avviene l’immissione in consumo.
In questa ipotesi, avvalendosi del c.d. “regime 42” (così denominato in ragione del campo che veniva compilato nelle bollette doganali), l’importatore può sospendere la debenza dell’IVA in Dogana e assolvere l’imposta all’arrivo dei beni in Italia, mediante il meccanismo del reverse charge. La relativa disciplina è prevista dall’art. 143 par. 1 lett. d) della direttiva 2006/112/Ce.
Anche in questo caso, ci si domanda se sia possibile applicare, alla rivendita dei prodotti tecnologici ai consumatori finali in Italia, il regime del margine oppure se esso sia precluso e la cessione debba essere assoggettata a IVA secondo le regole ordinarie.
Del tema si è occupata la Cassazione, con le ordinanze nn. 19102 dell’11 luglio 2025 e 22717 del 6 agosto 2025.
La Suprema Corte ha escluso che, in un caso come quello descritto, la rivendita dei prodotti nel territorio dello Stato possa essere effettuata adottando il regime del margine, esprimendo un principio di diritto al riguardo.
Secondo le parole dei giudici, “l’applicazione del Regime doganale 42, di cui all’articolo 143, comma 1, lett. d) della direttiva 2006/112/CE, comporta l’immediata immissione in libera pratica dei beni importati da paesi extra UE (nella specie, cellulari ricondizionati dalla Cina) e l’attribuzione della posizione doganale di merce unionale con differimento del pagamento dell’IVA al momento dell’immissione in consumo, senza tuttavia incidere sulle condizioni e modalità di acquisto del bene, pur sempre avvenuto da soggetto extra UE, né determinare, di per sé, la trasformazione della cessione in operazione intraunionale; ne deriva l’inapplicabilità alla cessione al privato del regime del margine in materia di IVA”.
Nel caso di specie, non si ritiene soddisfatto il requisito soggettivo per l’applicazione del regime del margine ex art. 36 comma 1 del DL 41/95.
Tale requisito esige, infatti, che il bene (usato) sia stato acquistato presso un privato (o ad esso assimilato, come, ad esempio, i soggetti in regime di franchigia) nel territorio dello Stato o in un altro Stato membro dell’Ue.
Nella fattispecie, invece, i beni provengono da un Paese extra Ue e la circostanza che essi giungano in Italia non direttamente dalla Cina ma dal Belgio (ove vengono sdoganati) non porta a una diversa conclusione. Secondo la Cassazione, l’adozione del “regime 42” per lo sdoganamento non consentirebbe comunque di considerare l’acquisto di beni mobili usati come un acquisto effettuato presso un soggetto stabilito nell’Unione europea.
Una diversa e interessante fattispecie da esaminare riguarda l’acquisto di beni usati che le imprese italiane realizzano presso soggetti passivi unionali.
Solo se il bene è stato acquistato da un privato, domiciliato in un altro Stato membro, è infatti possibile avvalersi del margine.
Se, invece, il cedente Ue è un soggetto passivo che ha già applicato il regime speciale, è espressamente preclusa la rivendita con il regime del margine nel territorio dello Stato, poiché essi non configurano acquisti intracomunitari, ai sensi dell’art. 37 comma 2 del DL 331/93.
Si configura, in questa circostanza, una cessione domestica nello Stato membro del fornitore e la conseguente impossibilità di realizzarsi un successivo acquisto intracomunitario in Italia (lo ha confermato la C.M. 22 giugno 1995 n. 177).
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