Niente subentro nel Patent box con la cessione del ramo d’azienda
L’Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello n. 194 di ieri, ha chiarito che la cessione del ramo d’azienda non presenta la natura di operazione neutrale, per cui l’avente causa non può automaticamente subentrare nell’opzione Patent box esercitata dal dante causa.
L’art. 5 del decreto Patent box, con specifico riferimento alle operazioni di fusione, scissione e conferimento di azienda, dispone che il soggetto avente causa (società incorporante, società beneficiaria e società conferitaria) subentri nell’esercizio dell’opzione effettuata dal dante causa (società incorporata, società scissa e società conferente), anche in relazione alla natura e all’anzianità dei costi da indicare nel rapporto costi qualificati e costi complessivi, secondo quanto richiesto dal nexus approach.
Sul punto, la circolare n. 11/2016 ha chiarito che le operazioni che consentono il subentro nella posizione del dante causa sono riconducibili alle sole operazioni di fusioni tra aziende, scissioni di aziende e conferimenti di aziende e non anche alle operazioni aventi a oggetto singoli beni.
In altri termini, le ipotesi per le quali l’avente causa subentra nell’opzione del dante causa nonché nella natura e nell’anzianità dei costi da indicare nel c.d. Nexus ratio contemplano solamente le operazioni successorie sotto il profilo civilistico e neutrali sotto il profilo fiscale (fusioni e scissioni) oppure neutrali solo sotto l’aspetto fiscale (conferimenti di azienda).
Sempre in tema di Patent box, ieri è stata pubblicata anche la risposta n. 200, avente a oggetto il c.d. meccanismo di “recapture” delle perdite generate in vigenza del regime del Paten Box.