Imponibile IVA la rinuncia alla lite
Per l’Agenzia delle Entrate esiste un’obbligazione di non fare
Nonostante si siano succedute nel tempo diverse pronunce giurisprudenziali e svariati documenti di prassi, risulta tuttora assai complessa la qualificazione ai fini IVA delle somme corrisposte nell’ambito di accordi per la prevenzione o la definizione delle liti.
Costituisce, ad esempio, una mera cessione di denaro, fuori del campo di applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 2 del DPR 633/72, la somma che il cedente o prestatore corrisponde a titolo risarcitorio al cessionario o committente.
Come anche l’art. 15 comma 2 del DPR 633/72 prevede che non si debba tenere conto, in diminuzione della base imponibile, “delle somme addebitate al cedente o prestatore a titolo di penalità per ritardi o altre irregolarità nella esecuzione del contratto”.
Neppure concorrono ...