Nelle polizze vita i beneficiari acquistano il diritto alla prestazione per diritto proprio
Diverso è il caso in cui il beneficiario premuoia, anche sul piano fiscale
L’assicurazione è il contratto col quale l’assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana (artt. 1882 e 1919 c.c.). All’interno del quadro normativo di riferimento dello strumento (e per alcuni versi anche ragione della sua attrattiva) assume particolare rilievo quanto previsto dall’art. 1923 comma 1 c.c., il quale stabilisce che le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Quanto all’individuazione dei beneficiari, è valida l’assicurazione sulla vita in favore di un terzo, in applicazione del meccanismo di deviazione degli effetti del contratto a terzi previsto (in via ...
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