Per il rimborso IVA è determinante la qualificazione dell’operazione
In tema di recupero dell’IVA, ai fini della possibile emissione della nota di credito e dei presupposti per la richiesta di rimborso dell’imposta, è rilevante la qualificazione dell’operazione economica sottostante, se imponibile o fuori campo.
Questo è, in sintesi, il principio espresso dalla Cassazione con la sentenza n. 22996, pubblicata ieri.
Preliminarmente, la Suprema Corte rammenta che la procedura di cui all’art. 26 comma 2 del DPR 633/72 consente al cedente, in talune specifiche circostanze, di emettere nota di variazione quando l’operazione per la quale è stata emessa fattura viene meno in tutto in parte o se ne riduce l’ammontare.
Nel caso in cui l’operazione per la quale sia stata emessa fattura venga meno successivamente alla sua registrazione il committente è tenuto ad annotare la variazione nel registro delle fatture ai sensi degli artt. 23 e 24 del DPR 633/72.
Secondo i giudici di legittimità è di fondamentale importanza comprendere se l’operazione effettuata sia da considerarsi imponibile o fuori campo IVA.
In particolare, nel primo caso, ai fini del rimborso dell’imposta deve essere verificata la sussistenza dei presupposti richiesti dall’art. 26 del DPR 633/72.
Nel caso in cui, invece, l’operazione venga qualificata come fuori campo IVA, l’Amministrazione finanziaria è tenuta al rimborso, ma non tout court, bensì entro il termine di decadenza di due anni previsto dall’art. 21 comma 2 del DLgs. 546/1992, salvo l’effettivo rimborso dell’imposta al committente in esecuzione di un provvedimento coattivo.
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