Con l’opposizione all’omologazione del concordato controllo sulla procedura
Il creditore può far valere doglianze sull’esistenza, la natura e l’ammontare del credito
Il creditore che presenta opposizione all’omologazione del concordato preventivo è legittimato a provocare un controllo sulla regolarità della procedura e sulla permanenza dei relativi presupposti di ammissibilità, di natura non ampliativa rispetto alle verifiche comunque ricadenti tra i doveri del tribunale.
Se appartenente a una classe dissenziente, inoltre, può richiedere al giudice di accertare la convenienza del concordato.
Il creditore è legittimato a far valere anche le doglianze che riguardano l’esistenza, la natura e l’ammontare del proprio credito, ma solo nei limiti in cui siano funzionali al perimetro del giudizio di omologa costituito dalla conformità della domanda di accesso alla procedura ai paramenti legali, sostanziali e processuali. A tali conclusioni giunge,