Diritto al rimborso IVA se la nota di variazione non poteva essere emessa entro l’anno
Con la risposta a interpello n. 469 di ieri, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di accedere all’istituto della restituzione dell’IVA applicata erroneamente, quando è impossibile emettere una nota di variazione in diminuzione e ciò non dipende da una colpevole inerzia del soggetto passivo.
Nel caso di specie, era stata prudenzialmente applicata l’IVA sulle cessioni dei prodotti all’interno di un deposito fiscale per carburanti, mentre l’Agenzia delle Entrate ha poi riconosciuto la possibilità di fruire, nella fattispecie, del regime di sospensione dell’imposta ai sensi dell’art. 1 comma 939 della L. 205/2017 (cfr. risposta a interpello n. 465/2023).
Per l’acquisto dei prodotti da immettere in deposito era stato erroneamente applicato il meccanismo del reverse charge a fronte di un’operazione non soggetta. In tale ambito, si rende applicabile l’art. 6 comma 9-bis3 del DLgs. 471/97, tale per cui in sede di accertamento devono essere espunti sia il debito computato da tale soggetto nelle liquidazioni dell’imposta che la detrazione operata nelle liquidazioni anzidette, fermo restando il diritto del medesimo soggetto a recuperare l’imposta eventualmente non detratta ai sensi dell’art. 26 comma 3 del DPR 633/72 e dell’art. 21 comma 2 del DLgs. 546/92.
Il debitore dell’imposta può, dunque, correggere l’errore commesso tramite delle mere annotazioni contabili di senso contrario a quelle erroneamente eseguite, salvo il caso in cui non abbia potuto esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA. In tale evenienza, è possibile ricorrere alla nota di variazione o, in subordine (laddove sia decorso il termine annuale previsto dall’art. 26 comma 3 del DPR 633/72), all’istituto del rimborso “anomalo” di cui all’attuale art. 30-ter del DPR 633/72.
Come anticipato, per accedere a detto istituto, è essenziale che la mancata emissione della nota di variazione non dipenda da una mera inerzia “colpevole” del soggetto passivo. Viceversa, l’accesso al rimborso deve essere riconosciuto laddove, ad esempio, il contribuente, per motivi a lui non imputabili, non sia legittimato ad emettere la nota di variazione in diminuzione (cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2021).
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