Comporto applicabile anche ai rapporti a termine
Con l’ordinanza n. 33016 depositata ieri, 28 novembre 2023, la Corte di Cassazione ha affermato che l’art. 2110 c.c. in materia di comporto si applica anche ai rapporti a termine, non essendo limitata ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
La Suprema Corte ha così rilevato che anche in relazione ai rapporti di lavoro a tempo determinato il licenziamento intimato a causa del perdurare delle assenze per malattia o infortunio da parte del lavoratore prima del superamento del periodo di comporto individuato dalla contrattazione collettiva di riferimento o, in difetto, dagli usi o secondo equità, è nullo per violazione della norma imperativa di cui all’art. 2110 comma 2 c.c.
Il principio è stato affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12568/2018 e risulta ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Nell’ordinanza n. 33016/2023 in commento si precisa inoltre che la ratio della disposizione contenuta nell’art. 2110 c.c., quindi quella di garantire al lavoratore assente per malattia la conservazione del posto di lavoro per un determinato periodo di tempo, generalmente stabilito dai contratti collettivi (il c.d. periodo di comporto, appunto) è a maggior ragione applicabile ai rapporti a termine in considerazione del fatto che si tratta di rapporti meno garantiti, in quanto temporanei, e che quindi necessitano di maggior tutela.
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