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Niente imposta di registro sui provvedimenti giudiziari riformati

/ REDAZIONE

Giovedì, 30 novembre 2023

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Con l’ordinanza n. 33273 pubblicata ieri, la Cassazione chiarisce la portata applicativa dell’art. 37 del DPR 131/86, in tema di imposta di registro sugli atti giudiziari. I giudici di legittimità affermano che, per la norma in discorso, possono essere assoggettati a imposta anche i provvedimenti giudiziali, i quali, al momento della registrazione, sono ancora suscettibili di impugnazione o sono stati impugnati, ma non anche gli atti che, anteriormente all’emissione dell’avviso di liquidazione ex art. 54 comma 4 del DPR 131/86, siano già stati riformati e/o annullati all’esito del giudizio di impugnazione, con conseguente venir meno del presupposto impositivo.  

A fondamento del suesposto principio, in precedenza accennato dalla Suprema Corte soltanto a mo’ di obiter dictum (cfr. Cass. n. 14281/2020), si argomenta che la formulazione dell’art. 37 del DPR 131/86, laddove è ammessa la possibilità di esigere l’imposta di registro anche in ordine agli atti dell’autorità giudiziaria ancora impugnabili o già effettivamente impugnati, non è passibile di un’interpretazione estensiva atta a ricomprendere anche i provvedimenti già riformati e, quindi, non più esistenti.

Una diversa conclusione contrasterebbe con la natura dell’imposta di registro quale imposta d’atto, che deve necessariamente collegarsi a un atto esistente, come confermato dalla debenza della restituzione o del conguaglio in caso di tributo preteso in ordine a un atto non definitivo e successivamente annullato o riformato con provvedimento definitivo.

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