La registrazione a debito non implica la contestazione del reato in sede penale
L’art. 59 del DPR 131/86, ove prevede la registrazione a debito (tra il resto) delle “sentenze e degli altri atti degli organi giurisdizionali che condannano al risarcimento del danno prodotto da fatti costituenti reato”, non implica “il concreto accertamento del reato ma solo la sua astratta configurabilità, con la conseguenza che la registrazione a debito può scattare anche quando il fatto viene apprezzato nell’ambito “di una sentenza di condanna emessa in esito di un giudizio civile, senza che siano, in tal caso, necessarie l’imputazione in sede penale o la contestuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per l’esercizio della relativa azione” (cfr. Cass. n. 24096/2014).
Lo ribadisce la Corte di Cassazione, nell’ordinanza n. 33242, depositata ieri.
Ricorda il Collegio che, in questa ipotesi, l’art. 59 del DPR 131/86, in deroga ai principi generali che prevedono la riscossione immediata dell’imposta di registro, ne consente il differimento stabilendo la sua “prenotazione a debito” e il “suo recupero dal solo danneggiante, stante l’inoperatività del criterio della solidarietà tra tutte le parti, senza che sia necessaria la relativa iscrizione da parte del cancelliere”, posto che si vuole evitare che un eventuale errore del cancelliere possa alterare il contenuto precettivo della legge.
Pertanto, nel caso concreto, il fatto che il cancelliere non avesse registrato la sentenza, non era elemento dirimente al fine di verificare la sussistenza delle condizioni per la registrazione a debito ai sensi dell’art. 59 del DPR 131/86.
Inoltre, nel caso di specie, sebbene non fosse corretta l’affermazione del giudice di merito che escludeva la registrazione a debito per il fatto che il Tribunale non avesse accertato neppure incidenter tantum un’ipotesi di reato, la conclusione raggiunta sul tema dal giudice di merito si rivela corretta ove afferma conclusivamente che la condanna al risarcimento del danno contenuta nella sentenza della cui registrazione si discuteva non aveva fonte in condotte illecite, bensì in “quella che in più passi della motivazione [...] viene definita «una responsabilità contrattuale per inadempimento dei doveri inerenti alle cariche ricoperte»“.