Fallibile l’impresa agricola esercente anche attività commerciale
Necessario delineare il confine tra attività agricola e commerciale esercitata dallo stesso imprenditore agricolo
Il tema della fallibilità dell’impresa agricola è una questione risalente nel tempo ma sempre attuale, considerate le numerose pronunce di legittimità che si sono susseguite nell’ultimo decennio.
La regola generale, contenuta nell’art. 1 del RD 267/42 (L. fall.) prevede che siano soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale. Resta quindi fuori da tale perimetro l’imprenditore agricolo come definito dall’art. 2135 c.c., ovvero colui che esercita un’attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all’allevamento di animali. Qualora, invece, l’impresa agricola svolga anche attività connesse ci si interroga sulla possibilità o meno di applicare la