Possibile il ripristino del credito IVA se la società ritorna operativa
Il credito IVA risultante dalla dichiarazione annuale chiesto a rimborso e successivamente contestato dall’Amministrazione finanziaria per mancanza dei presupposti di operatività di cui all’art. 30 della L. 724/94, può essere “rigenerato”, previa restituzione integrale di quanto rimborsato, nel caso in cui, nelle annualità successive, il contribuente sia risultato congruo e coerente ai fini degli Studi di settore.
Questo, in estrema sintesi, il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 10, pubblicata ieri dall’Agenzia delle Entrate.
La questione riguardava una società che si era vista richiedere la restituzione dell’eccedenza IVA emersa dalla dichiarazione relativa al 2009, risultando, per tale periodo, non operativa. Condannata al pagamento della somma, la contribuente chiedeva la rateizzazione dell’importo della cartella esattoriale.
Nel 2011, tuttavia, si verificava, per la società, una delle cause di esclusione/disapplicazione previste dall’art. 30 della L. 724/94, posto che dalla dichiarazione modello UNICO SP 2012, essa risultava, come detto, congrua e coerente agli studi di settore.
Secondo l’Agenzia, “Il ricorrere, per il 2011, della causa di esclusione sopra indicata, comporta (...) il venir meno di uno dei presupposti per la perdita definitiva del credito IVA maturato” (risposta a interpello n. 10/2024). Il credito IVA potrà, tuttavia, essere rigenerato esclusivamente previo riversamento delle rate mensili.
A tal proposito, nel documento di prassi si ricorda che il soggetto passivo potrà, nel caso di specie, indicare, nel rigo VL40 della dichiarazione annuale IVA la quota di credito IVA “ripristinata”, che confluirà conseguentemente nel quadro VX, mediante il quale sarà possibile chiederne il rimborso, sussistendo le condizioni di cui all’art. 30 del DPR 633/72, o “destinarlo in detrazione e/o in compensazione”.
Occorre a tal fine conservare le ricevute di pagamento delle rate della dilazione ex art. 19 del DPR 602/73, onde poter dimostrare, in caso controllo, l’effettivo e integrale riversamento del credito.