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Domenica, 15 giugno 2025

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Esito della comunicazione dei prestatori di servizi di pagamento entro cinque giorni

/ REDAZIONE

Giovedì, 18 gennaio 2024

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri quattro nuove FAQ relative agli obblighi di comunicazione cui sono soggetti i prestatori di servizi di pagamento dal 1° gennaio scorso. Da inizio anno, infatti, i PSP sono tenuti a conservare e a trasmettere i dati dei c.d. “pagamenti transfrontalieri”.
Le informazioni devono essere inviate, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, all’Agenzia delle Entrate; quest’ultima, a sua volta, è tenuta a trasmetterle al CESOP (Central electronic system of payment information) entro il decimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento.

In una delle nuove FAQ, l’Amministrazione finanziaria precisa che l’esito dell’elaborazione dal sistema nazionale viene ricevuto generalmente entro cinque giorni sul SID (Sistema di interscambio dati).

In un’altra risposta, invece, viene chiarito che devono essere inclusi i bonifici esteri che un PSP effettua come ordinante per il pagamento di fatture di un fornitore, nel caso in cui sussistano gli altri requisiti richiesti dalla normativa (numero di operazioni transfrontaliere superiori alla soglia prevista, localizzazione del PSP del beneficiario, ecc.).

Con riferimento ai controlli operati, viene poi precisato, in un’altra risposta, che l’errore “B401” consegue al controllo dei Paesi del pagatore e del beneficiario. Come rappresentato dall’Agenzia, la descrizione del codice contiene al momento un errore e verrà corretta quanto prima, nel modo seguente: “Il codice paese dell’elemento Country all’interno dell’elemento ReportedPayee non deve essere uguale al codice paese dell’elemento PayerMS”.

Quanto, infine, all’indicazione dei nomi stranieri nel file XML oggetto di trasmissione, viene chiarito che “il sistema CESOP accetta l’insieme di caratteri UTF-8”. Sono, quindi, ammessi “i caratteri inclusi nei più comuni alfabeti UE (latino, cirillico, greco) ed extra-UE (cinese, giapponese, arabo, ecc.)”.

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