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Domanda per le detrazioni per carichi di famiglia dei pensionati all’estero entro il 12 febbraio

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 gennaio 2024

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Con il messaggio n. 245 di ieri, l’INPS ha ricordato che i pensionati residenti in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni, devono presentare apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio se intendano beneficiare delle detrazioni per i carichi di famiglia di cui all’art. 12 del TUIR.

Con la dichiarazione, il pensionato deve indicare:
- lo Stato di residenza fiscale;
- di aver prodotto in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente conseguito nel periodo di imposta, assunto al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche al di fuori dello Stato di residenza;
- di non godere nel Paese di residenza e in nessun altro Paese diverso da questo di benefici fiscali analoghi a quelli richiesti nello Stato italiano;
- i dati anagrafici e il grado di parentela del familiare, con l’indicazione del mese nel quale si sono verificate o cessate le condizioni richieste;
- che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello Stato di residenza, riferito all’intero periodo d’imposta, non superiore a 2.840,51 euro (4.000 euro in caso di figli di età non superiore a 24 anni).

La richiesta può essere trasmessa con l’apposito servizio on line presente sul sito INPS oppure per il tramite dei patronati.
I pensionati interessati che hanno già fruito nel corso dell’anno fiscale 2023 delle detrazioni per carichi di famiglia, le stesse saranno mantenute senza soluzione di continuità per il periodo d’imposta 2024 solo se la presentazione della domanda di applicazione annuale sarà effettuata entro il termine del 12 febbraio 2024.

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