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Il divieto di acquisto di terreni agricoli ai non residenti viola la libera circolazione dei capitali

/ REDAZIONE

Venerdì, 19 gennaio 2024

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L’art. 63 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dev’essere interpretato nel senso che esso osta alla normativa di uno Stato membro, in forza della quale l’acquisto di un diritto di proprietà su terreni agricoli situati nel suo territorio è subordinato alla condizione che l’acquirente abbia la qualità di residente da più di cinque anni.

Lo ha affermato la Corte di Giustizia Ue con la sentenza 18 gennaio 2024 relativa alla causa C-562/22, in risposta a un rinvio pregiudiziale promosso nell’ambito di una controversia in cui veniva in rilievo una norma dell’ordinamento bulgaro (ossia, l’art. 3 della ZSPZZ) per la quale la possibilità di acquistare validamente la proprietà di terreni agricoli è riconosciuta:
- alle sole persone fisiche o giuridiche che abbiano la residenza o siano stabilite in Bulgaria da più di cinque anni;
- alle persone giuridiche registrate ai sensi del diritto bulgaro da meno di cinque anni se i soci della società, i membri dell’associazione o i fondatori della società per azioni soddisfano il requisito di residenza di cui sopra.

Per la pronuncia in esame, gli investimenti immobiliari effettuati nel territorio di uno Stato membro rientrano, infatti, nella nozione comunitaria di movimenti di capitali.


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